Così come già illustrato nei giorni scorsi con apposita comunicazione,in relazione a quanto indicato dall’articolo 62 comma 2 del D.L. n. 18/2020, recante: “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”, viene prevista la soglia dei 2 milioni di euro di ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente, quale condizione per fruire del beneficio della sospensione di adempimenti e versamenti tributari. L’ammontare dei ricavi sopra indicato, in assenza di chiarimenti in ordine alla modalità di calcolo degli stessi al netto del prezzo corrisposto al fornitore, rischia di escludere dal beneficio gran parte degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.
Ciò in quanto nei ricavi di tali esercizi sono ricomprese le accise sui carburanti, che rappresentano oltre la metà del prezzo finale al netto dell’IVA (nel mese di febbraio il peso dell’accisa è stato del 57% sulla benzina e del 52% sul gasolio).
Ciò determina grande preoccupazione per i gestori di tali impianti i quali da un lato sono correttamente tenuti, e stanno provvedendo con grande senso di responsabilità in un contesto di significativo calo delle vendite, a mantenere aperti i distributori di carburanti per prestare un servizio essenziale nel trasporto e dall’altro penalizzati per non poter usufruire della sospensione dei termini di versamento, così come previsto per le realtà economiche di minori dimensioni in termini di fatturato realizzato.
Si chiede pertanto, considerata la imminente scadenza del prossimo 20 marzo di chiarire, anche a mezzo di comunicato stampa, in linea con quanto già previsto per l’accesso di tali esercizi al regime contabile semplificato, che “per i distributori stradali di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità di cui all’art. 18, comma 10,
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29.9.1973”, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore per l’acquisto dei suddetti beni.
Faib Fegica e Figisc ritengono pertanto che per i gestori impianti di distribuzione carburanti, in attesa di chiara definizione da parte dell’Amministrazione sulla corretta applicazione della disciplina in oggetto, ai fini del calcolo del limite di ricavi per l’accesso ai benefici previsti dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020, sia coerente adottare una interpretazione estensiva ed analogica delle suddette norme ed assumere, quindi, il volume di ricavi relativi all’anno precedente al netto dei costi di fornitura.