Circolare 15/E/ 2020. Nuovi chiarimenti
In riferimento alla nostra nota sul contributo a fondo perduto per i gestori carburanti discendente dalla circolare 15/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’ articolo 25 del D.L. n. 34/2020, a seguito di interpretazioni fuorvianti, precisiamo ulteriormente quanto segue.
Nella circolare al paragrafo 2), punto 1) viene chiarito che ai fini del rispetto del requisito dimensionale (ricavi ai sensi dell’articolo 85 comma 1,lettere a) e b) del TUIR non superiori a 5 milioni di euro) per i distributori di carburante i ricavi dell’anno 2019 vengono determinati secondo le modalità dell’articolo 18,comma 10 del DPR 600/73 e quindi al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
Per stabilire se il gestore ha diritto a ricevere il contributo a fondo perduto, oltre a quanto sopra indicato, al paragrafo 2) punto 2) della circolare richiamata si fa riferimento al “fatturato ed ai corrispettivi” realizzati nel mese di aprile.
L’ Agenzia delle Entrate a tal proposito specifica che per ragioni di semplificazione ed in coerenza con la ratio del contributo, per i commercianti al minuto, categoria nella quale sono inclusi i gestori, si devono considerare il totale dei corrispettivi oltre ad eventuali fatture attive emesse, al netto dell’IVA, che hanno concorso alla liquidazione IVA del mese di aprile.
Pertanto, considerato che il gestore dell’impianto di distribuzione carburanti annota giornalmente nel registro dei corrispettivi gli incassi del carburante e delle attività non oil, ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto, dovrà semplicemente verificare se il volume delle vendite registrate nel mese di aprile 2020 sono state inferiori ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per un refuso dovuto al confronto sulla misura, nella nota inviata si parlava di “senza le accise” e “comprensivi delle accise”, che sono una componente determinante del prezzo dei prodotti petroliferi ma fuorviante ai fini del calcolo della misura.
Si ribadisce pertanto che per la determinazione del requisito dimensionale si fa riferimento ai ricavi dell’anno 2019 che vengono determinati secondo le modalità dell’articolo 18,comma 10 del DPR 600/73 e, quindi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore; e ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto, dovrà semplicemente verificare se il volume delle vendite registrate nel mese di aprile 2020 sono state inferiori ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per ogni ulteriore chiarimento i nostri uffici fiscali restano a disposizione.