Nel corso della seduta di Mercoledì 28 giugno 2017, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l’adozione di ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità gestionale degli impianti ceduti e i livelli occupazionali ed ottenere il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Accordo aziendale siglato il 16 luglio 2014 per la rete a marchio ceduta; ad attivare tramite l’Osservatorio carburanti un monitoraggio della rete carburanti venduta al fine di verificarne il livello dei prezzi praticati; ad attivare la procedura obbligatoria di conciliazione delle controversie contrattuali tra la Esso o le società subentranti nella proprietà della rete Esso, e le Associazioni di rappresentanza dei gestori, prevista dal Decreto Legislativo n. 32 del 1998, al comma 6 dell’articolo.
L’Atto Parlamentare, messo a punto dagli Onorevoli D’Uva e Crippa del Movimento 5 Stelle (9/3012-C/17) recita:
premesso che:
- Il Disegno di Legge in esame contiene misure che interessano la distribuzione del carburante. A riguardo si segnala che le Associazioni Sindacali di Categoria stanno denunciando da tempo il programma della Compagnia petrolifera Esso di cedere a terzi acquirenti gli impianti di distribuzione carburanti di sua proprietà modello cosiddetto «grossista a marchio Esso»
- La Compagnia ha infatti raggiunto un Accordo con Intervias Group Limited per la vendita di un ramo d’azienda costituito da 1.075 stazioni di servizio (di proprietà o in affitto, gestiti da terzi) e dai Contratti relativi a 101 impianti di proprietà di terzi, che rappresentano l’ultimo «pacchetto» di punti vendita rimasto fuori dal branded wholesaler
- L’intesa è soggetta ora al completamento del processo di informazione e consultazione con le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori dipendenti e all’approvazione dell’Antitrust, con il closing dell’operazione previsto non prima di 5 mesi
- I gestori avevano manifestato la volontà di avvalersi, ai sensi dell’articolo 17, comma 13, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge n. 27 del 2012, della facoltà di riscatto degli impianti di distribuzione
- Esso non avrebbe però dato riscontro a tale richiesta, perché riterrebbe di poter realizzare il modello cosiddetto «grossista», avvalendosi di alcune clausole presenti nei contratti di «cessione gratuita dell’uso impianti di distribuzione»
- Tali clausole conferirebbero ad Esso il potere di cedere il Contratto a terzi in qualsiasi momento e senza preavviso, imponendo al gestore di prestare preventivamente il proprio consenso al «trasferimento» sia la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di 30 giorni o di rimuovere in via definitiva il punto vendita in qualsiasi momento e senza preavviso con la conseguente risoluzione del Contratto
- In realtà, dette clausole, qualificate da Esso come vessatorie ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, integrerebbero, secondo lo scrivente, la fattispecie di abuso di dipendenza economica di cui all’articolo 9 della Legge n. 192 del 1998, perché trattasi di prescrizioni che impongono al gestore «condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie», ovvero prevedrebbero «l’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto»
- Tali clausole si configurerebbero quindi come nulle ai sensi del comma 3 dell’articolo 9, della Legge n. 192 del 1998 e ulteriori clausole presenti negli altri Contratti stipulati dalla Esso con i singoli gestori determinerebbero obiettivamente, tra le parti contraenti, «un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi», ossia la dipendenza economica di cui al comma 1 dell’articolo 9 della Legge n. 192 del 1998 e sarebbero quindi affette a loro volta da nullità
- Inoltre, tale condotta, omissiva si porrebbe in contrasto con il comma 3 dell’articolo 17 del Decreto Legge n. 1 del 2012 convertito dalla Legge n. 27 del 2012 che impone ai titolari degli impianti ovvero ai fornitori di non «ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore» e fra esse quella di richiedere il riscatto prevista al precedente comma 2. Da tale previsione consegue il correlato obbligo del titolare dell’impianto di prendere in considerazione la richiesta di riscatto: un vero e proprio obbligo di negoziazione
- Tale inadempimento, ad avviso dello scrivente, integrerebbe quindi un’ipotesi di «abuso di dipendenza economica»
- Pertanto le Federazioni sono ricorse alle vie legali, a tutela dei gestori di impianti di distribuzione di carburante a marchio Esso ceduti
- Prosegue lo smantellamento del comparto industriale in assenza di qualunque politica di indirizzo. A rischio i livelli occupazionali, ma anche qualità dei prodotti e persino la garanzia degli approvvigionamenti
impegna il Governo:
- A valutare l’opportunità di adottare ogni possibile iniziativa utile al fine di garantire la continuità gestionale degli impianti ceduti e i relativi livelli occupazionali e il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Accordo aziendale siglato il 16 luglio 2014 relativamente alle reti a marchio cedute
- A monitorare tramite l’Osservatorio carburanti il livello dei prezzi praticati sulle reti di distribuzione carburanti cedute
- Ad attivare un Tavolo con le Società subentranti nella proprietà della rete Esso e le Associazioni di Rappresentanza dei gestori al fine di ottenere quanto sopra
9/3012-C/17. (Testo modificato nel corso della seduta). D’Uva, Crippa.
Ancora una volta, dunque, il Parlamento, nelle sue varie espressioni, sollecita il Governo ad intervenire su questa delicatissima questione, nel silenzio assordante dell’Esecutivo Gentiloni che continua a sottrarsi inspiegabilmente al suo ruolo istituzionale di garante delle regole e delle leggi nonché di custode della potestà dell’azione di politica attiva di sviluppo industriale e tutela dell’occupazione.