Come è noto il 29 novembre scadeva il termine per la comunicazione dell’indirizzo di posta certificata ai sensi della legge 195 del 29 novembre 2008. Termine superato, ai fini delle sanzioni, da una nota del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il MISE è infatti intervenuto con una circolare del 25 novembre u.s. per rappresentare alle Camere di Commercio l’opportunità, nella prima fase di applicazione della norma, di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto all’adempimento entro il termine del 29 novembre 2011.
Il Mise in sostanza ha dovuto prendere atto di ciò che le associazioni di categoria paventavano e cioè che in concomitanza con la scadenza si sarebbe verificata l’impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi PEC, da parte dei soggetti gestori del sistema, afflusso che avrebbe creato seri ostacoli alla registrazione in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso. Ostacoli oggettivi che fatto venir meno l’elemento soggettivo (dolo o colpa) presupposto necessario per l’assoggettamento degli obbligati alle sanzioni.
Tornando al contenuto della circolare del 25 novembre, il Ministero ha affermato ancora che “finché non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione, desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell’adempimento non sia più prevalente o, comunque, non sia più così diffuso da evidenziare la persistenza di oggettive difficoltà e, comunque, ragionevolmente, almeno fino all’inizio dell’anno nuovo, si suggerisce di ritenere quindi, in generale, come corretto adempimento anche quello tardivo effettuato entro tale data”.
In sostanza, l’indicazione alle Camere di Commercio è quella di consentire alle società la comunicazione della PEC al Registro delle Imprese fino alla fine dell’anno in corso, senza applicazione delle sanzioni.