I gestori puniti per aver sostenuto la liberalizzazione e consegnati, mani legate, ai petrolieri.
Pronti allo sciopero nazionale.
Alla fine il Governo fa retromarcia su tutta la linea di fronte alla potente lobby dei petrolieri, i cui privilegi non vengono neanche scalfiti ma persino rafforzati dalle misure che sono in procinto di essere varate.
Nessun impianto “multimarca”, così come anche l’Antitrust aveva recentemente chiesto.
Nessuna libertà per i gestori di rifornirsi sul libero mercato alle condizioni più convenienti per poter dare agli automobilisti italiani prezzi più bassi dei carburanti.
Automobilisti che, insieme ai gestori, sono i veri gabbati dalla solita politica degli annunci.
Il Governo si limita a gettare fumo negli occhi dell’opinione pubblica “liberando” solo chi è già libero, cioè i proprietari gli impianti: alla fine il provvedimento non riguarda più di 500 impianti su 25.000.
Per il resto, il controllo dei petrolieri sull’intera filiera, “dalla culla alla tomba”, che consente loro di mantenere in Italia i prezzi più alti d’Europa, viene completato definitivamente con un regalo inaspettato: ogni compagnia potrà fissare le condizioni contrattuali che vuole, con ogni singolo benzinaio, senza nessuna tutela, nessuna contrattazione, nessuna mediazione collettiva.
Il risultato finale è che il Governo consegna al nostro Paese una distribuzione carburanti ancora più ingessata, difendendo e rafforzando gli interessi e le rendite di posizione dei monopolisti, ingannando gli automobilisti che sono condannati a pagare prezzi sempre più alti.
Emerge chiara, anche attraverso la possibilità data ai petrolieri di espellere i gestori e fare impianti completamente selfizzato, la volontà di punire una intera categoria di lavoratori, titolari di piccole impresa, per il semplice fatto di avere osato sostenere la vera liberalizzazione del settore, sfidando i poteri forti.
Il Governo che tante speranze ed attese aveva voluto autorizzare, si fa artefice di una operazione che, invece, straccia trent’anni di lotte tese a liberare il settore e la categoria dei gestori dal controllo dei petrolieri.
Alla luce di questo il Coordinamento Nazionale Unitario di Faib Confesercenti e Fegica Cisl dichiara l’immediato stato di agitazione e la chiusura per sciopero degli impianti stradali ed autostradali di 10 giorni.
Le date saranno indicate e rese note se e non appena le bozze di decreto circolate in queste ore dovessero trovare conferma ufficiale.
Testo dl in discussione
Di seguito il dettaglio degli articoli sulla liberalizzazione dei carburanti presenti nel DL
Art. 23
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell’art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: “12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate dalle parti, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie. 13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 14. I contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.”
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e tabacchi senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.”.
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012”;
Art. 24
(liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)
1. Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole:
“Ove presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche durante l’orario di apertura, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.”.
Art. 25
(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla ter
za, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell’art. 2, commi 198 della legge 24 dicembre, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.
Art. 26
(fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)
1. Al primo comma dell’art. 28 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole “in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato” sono abrogate, le parole “due esercizi annuali” sono sostituite dalle parole “tre esercizi annuali” e il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all’interno del medesimo bacino di utenza.”