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Cartello dei prezzi medi regionali: il punto dopo la sentenza del Consiglio di Stato

carburanti cartello

Il fatto, in sintesi

La recente sentenza del Consiglio di Stato sul decreto 31.3.2023, attuativo dell’obbligo di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti, ha accolto il ricorso del Ministero delle imprese e del Made in Italy circa i vizi procedurali rilevati dal TAR Lazio, riconoscendo la legittimità dell’atto ma annullando, nel merito, l’art. 7 del Dm 31.3.2023, e così cancellando due elementi fondamentali ai fini degli adempimenti di cui alla legge n. 23/23, di conversione del n. 5/23 :

l’obbligo di aggiornamento del cartello con frequenza giornaliera;

l’obbligo di rispettare l’orario entro cui andrebbe esposto il prezzo medio aggiornato.

Gli effetti della sentenza

1/ Tuttavia, la sentenza del CdS non ha annullato l’art. 6 del Decreto, laddove prevede che il Mimit cura la pubblicazione del prezzo medio “con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto 2023, entro le ore 8,30 in apposita sezione del proprio sito internet”, il che, continuando a sussistere il predetto obbligo di legge, potrebbe far desumere che il prezzo medio che l’esercente il gestore deve pubblicare è comunque quello aggiornato quotidianamente dal Ministero. Tuttavia, tale deduzione ipotetica si scontra con le motivazioni offerte dal Consiglio di Stato, che ha considerato l’onere imposto al gestore irragionevole e sproporzionato.

2/ Il Mimit, a seguito della sentenza, dovrà dunque integrare il Decreto, al fine di prevedere una nuova regola di esposizione del cartello riportante il prezzo medio. Nel farlo, il Ministero dovrà valutare le misure più idonee ad attuare quanto previsto dalle norme di legge senza gravare i distributori di oneri eccessivi e impropri rispetto alla effettiva utilità di rendere conoscibile presso il singolo distributore il prezzo medio regionale.

Un’ipotesi potrebbe essere quella suggerita dalla Confesercenti, riportata in sentenza, ovvero di posizionare in evidenza direttamente sugli impianti un QR-code che rinvii al sito del Ministero nella parte in cui fornisce le informazioni sui prezzi praticati in zona.

Commento

La sentenza, pur accogliendo il ricorso del Ministero, si basa dunque sulla considerazione che è senza dubbio irragionevole, rispetto alle finalità perseguite, imporre ai distributori l’aggiornamento con frequenza giornaliera del cartello del prezzo medio.

Dato che il provvedimento del CdS non è appellabile (se non per motivi di giurisdizione o per revocazione, situazioni che si ritiene non sussistano nel caso di specie), si viene a determinare nella sostanza un obbligo che concretamente non può essere adempiuto: infatti, come si è detto, solo in sede di riedizione del potere di disciplina della materia il Ministero potrà stabilire le misure più idonee ad attuare quanto previsto dalle norme di legge senza gravare i distributori di oneri eccessivi e impropri.

Indicazioni precauzionali al momento

In attesa delle nuove misure che il Ministero adotterà, e posto che permane la definizione giornaliera da parte del Ministero del prezzo medio regionale (o nazionale per le autostrade), oltre a continuare ad essere vigente l’obbligo di legge di esposizione del cartello, il gestore, in via cautelativa, pur essendo venute meno le prescrizioni sulle modalità di attuazione dell’adempimento e le relative sanzioni, non andrà sicuramente incontro ad eventuali contestazioni nel caso in cui continui ad esporre il cartello aggiornandolo nei termini finora rispettati, fermo restando che, qualora fosse sanzionato per il mancato aggiornamento giornaliero o entro gli orari previsti dall’annullato art. 7, avrebbe poi facilmente ragione impugnando l’eventuale verbale .

Le indicate cautele, infatti, valgono solo ad evitare azioni degli Organi di vigilanza che comunque sarebbero da considerare non in linea con la situazione di diritto, sebbene possibili, in attesa che il Mimit ponga rimedio al “buco” venutosi a creare, accogliendo i suggerimenti forniti da FAIB-Confesercenti ben prima dell’emissione della sentenza.

Permangono ovviamente tutte le altre disposizioni di cui al Dm 31.3.2023, inerenti la consueta comunicazione dei prezzi praticati e pubblicizzati.