L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 42/E in chiarimento alla norma contenuta all’Art. 7, c. 2, lett. p) del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) in materia di esonero dall’obbligo della compilazione della scheda carburante (D.P.R. n. 444/97) qualora l’acquisto di carburante fosse effettuato esclusivamente tramite moneta elettronica (carte di credito, carte di debito o carte prepagate).
Le nuove disposizioni non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”. Il sistema appena citato prevede, infatti, un meccanismo di pagamento tramite specifiche carte (assimilate alle carte di credito) utilizzabili solo presso distributori convenzionati con l’obbligo di emissione della fattura direttamente in capo alla società petrolifera e non al singolo distributore di rete.
La nuova disciplina, per i professionisti, imprenditori individuali e società, prevede quindi un sistema del tutto alternativo per il pagamento delle forniture di carburante.
La circolare precisa, infatti, che si dovrà operare un scelta tra esclusivo utilizzo della moneta elettronica (nuovo sistema) e acquisto della fornitura anche con contanti (sistema tradizionale) per procedere alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo d’acquisto ai fini delle imposte sui redditi.
La modalità di documentazione, in capo allo stesso contribuente, dovrà essere unica per tutti i mezzi posseduti. In pratica l’impresa interessata sceglierà quale metodo di pagamento utilizzare per tutti gli acquisti di carburante del periodo d’imposta e valevole per tutti i veicoli posseduti dal contribuente stesso (quindi la scelta di un metodo esclude automaticamente l’utilizzo dell’altro per l’intero periodo d’imposta e per qualsiasi veicolo in possesso).
Per coloro che intendono utilizzare la moneta elettronica (e non la scheda carburante) è opportuno sottolineare che questa non deve essere necessariamente utilizzata per il solo acquisto di carburante, ma, eventualmente, anche per altri beni/servizi. La nota importante risiede nel fatto che, qualora contestualmente alla fornitura di carburante si effettuassero altre transazioni di diverso genere, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione. A supporto di quanto appena definito, ovviamente, per i professionisti e gli imprenditori individuali è ammesso l’utilizzo della carta di credito personale.
Per quanto riguarda la documentazione delle operazioni, per i soggetti che scelgono di utilizzare la moneta elettronica, si sottolinea che la carta credito/debito/prepagata utilizzata dovrà essere obbligatoriamente intestata al “soggetto economico” che esercita l’attività. Inoltre dall’estratto conto rilasciato dovranno emergere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto di carburante (data, soggetto presso il quale si è effettuato il rifornimento, l’ammontare del corrispettivo). L’Agenzia precisa anche che sarebbero “gradite” documentazioni dalle quali risultino ulteriori dettagli che associano le singole transazioni ad uno specifico veicolo per l’esercizio di un più veloce ed agevole potere di controllo.
Coloro che, invece, non intendano o non possano adottare il metodo di pagamento elettronico possono proseguire nel tradizionale pagamento in contanti delle singole forniture e nella conseguente compilazione della scheda carburante.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai servizi fiscali e tributari delle Faib Confesercenti territoriali.