Da più parti ci vengono riproposti i temi legati all’apertura dei punti vendita di distribuzione carburanti, sia da parte delle strutture territoriali che dalle Istituzioni locali, che da alcuni operatori privati/retisti che pretendono di applicare a loro piacimento la normativa in materia.
In questo senso, si rileva che alcuni gestori comodatari di impianti per la distribuzione di carburante, associati alla nostra Federazione, hanno ricevuto indicazioni, soprattutto da parte di alcuni retisti, in tema di orari settimanali di apertura (e delle relative pause dal lavoro), di garantire il presidio per l’intera giornata del sabato, “per rispondere ad esigenze di mercato”, minacciando in caso di inosservanza l’eventuale risoluzione del contratto di comodato d’uso.
Faib, pur condividendo ogni sforzo per fronteggiare la crisi dei consumi di cui soffre il mercato petrolifero, sottolinea che la materia dei turni di apertura e chiusura è tuttora disciplinata dalla legislazione regionale, nonché da appositi e conformi provvedimenti comunali di attuazione, anche per quanto attiene alle ore pomeridiane del sabato.
A tal proposito, ci preme sottolineare quanto segue:
• la regolamentazione dei turni di lavoro presso gli impianti di distribuzione è oggetto di apposite delibere comunali, che per quanto concerne il sabato prescrivono di norma una percentuale minima di “copertura”, cui i gestori stessi si attengono compatibilmente con le esigenze del servizio, spesso avvalendosi delle ore pomeridiane come legittimo recupero a compensazione di turnazioni domenicali/festive;
• a norma di legislazione vigente la nozione di “presidio”, utilizzata al riguardo dalla Società in indirizzo nelle predette comunicazioni ai gestori, non risulta essere espressamente contemplata dai contratti di comodato d’uso gratuito, né in genere dalle delibere comunali sulle aperture/chiusure, né infine dalle disposizioni regionali in vigore.
Di conseguenza Faib ribadisce che i gestori nel rispetto delle leggi e dei regolamenti , non possono che limitarsi ad osservare, in materia di orari di apertura e chiusura dei rispettivi impianti, le disposizioni legislative e amministrative vigenti, nell’ambito del contratto di comodato d’uso gratuito stipulato con le società comodanti.
Ne discende che le Società comodanti non possono dettare arbitrariamente, in merito ai turni di apertura, sulla base di mere e opinabili previsioni di mercato, prescrizioni in contrasto con le diposizioni normative in vigore, cui debbono sottostare sia i gestori che le compagnie/retisti.
A tal proposito ricordiamo che sulla materia siamo già intervenuti con una nota tecnica del nostro Ufficio Legislativo che riepiloga bene la questione orari in materia di distribuzione carburanti.
Nella nota si sottolinea che, l’Art. 83-bis della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha stabilito, modificando l’Art. 1, comma 7, del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’Articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e in particolare sopprimendo il riferimento alla chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo, che “a decorrere dalla scadenza dei termini per i Comuni Capoluogo di Provincia e per gli altri Comuni di cui all’Articolo 3, comma 2, l’orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell’orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell’orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al Comune”.
La nuova disposizione, che in apparenza è direttamente applicabile, in quanto non implicante una norma di attuazione di livello regionale, necessita al contrario di una stringente interpretazione.
Occorre dunque verificare quale sia la normativa attualmente applicabile con riferimento agli orari di servizio relativi agli impianti di distribuzione dei carburanti.
L’Art. 9 della Legge 28 luglio 1971, n. 558, recante “Disciplina dell’orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio”, poi abrogata dall’Art. 26 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (abrogazione confermata dall’Art. 24, cosiddetto “Taglia-leggi, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), stabiliva che “gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati con Decreto del Ministro per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato, sentite le Regioni e le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate. Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante”.
Il Decreto Ministeriale 28 giugno 1974, in attuazione di detta norma, stabiliva che “il servizio è svolto, nel periodo 1° ottobre-30 aprile, dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19. Nel restante periodo dell’anno, il servizio è svolto dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20”.
Successivamente, l’Art. 52 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delegò alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti e l’Art. 54 del medesimo Decreto attribuì ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle Regioni, degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative.
Il D.P.C.M. 11 settembre 1989 (“Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione”) fornì poi alle Regioni l’indirizzo che per l’espletamento del pubblico servizio della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione l’orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti dovesse essere di cinquantadue ore.
Con D.P.R. 13 dicembre 1996 furono fornite precise indicazioni in materia ai Comuni, nel senso dell’istituzione di un orario unico nazionale, durante il quale tutti gli impianti avrebbero dovuto rimanere aperti con la seguente articolazione: fascia antimeridiana dalle ore 8 alle ore 12; fascia pomeridiana dalle ore 16 alle ore 19. Nel rispetto di tale fascia unica nazionale, da non considerare quale orario massimo, i gestori nell’ambito dell’orario minimo settimanale di 52 ore potevano usufruire di una flessibilità giornaliera di due ore/giorno da utilizzarsi in tranches non inferiori a trenta minuti. Le Regioni avrebbero provveduto a definire non più di otto opzioni di flessibilità dell’orario onde considerare gli interessi dell’utenza in relazione al bacino di riferimento ed a particolari attività industriali, commerciali e turistiche.
Con la riforma del settore della distribuzione dei carburanti, l’apertura degli impianti viene assoggettata ad autorizzazione e gli stessi non sono più considerati “attività di pubblico servizio”.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge n. 3/2001) la potestà legislativa in materia di commercio passa alle Regioni, che dunque hanno la piena f
acoltà di legiferare in materia di distribuzione dei carburanti, compresa la disciplina degli orari. Lo Stato ha apportato correttivi nella materia de qua agendo trasversalmente, attraverso il richiamo alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e per assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato.
La modifica dell’Art. 7 del D. Lgs. n. 32/98 è dunque intervenuta in ossequio alla tutela della concorrenza, ma in ogni caso spetta alle Regioni stabilire cosa debba intendersi per “orario minimo” al quale applicare – a discrezione dei gestori degli impianti – l’aumento fino al 50%, dovendosi considerare superato ogni riferimento alla normativa statale pregressa, rispondente a princìpi ormai superati.
Un fatto è certo: la disposizione di cui all’Art. 83-bis della Legge n. 133/08 fa riferimento esplicito ad un “orario massimo di servizio”, così legittimando le determinazioni comunali che sanzionano l’apertura degli impianti oltre l’orario consentito.
Ciò implica un giudizio di continuità con la legislazione previgente alle modifiche intervenute, la quale evidentemente si poneva il problema di garantire l’apertura degli impianti all’interno di fasce ineludibili di servizio (8-12 / 16-19) e comunque con un orario sufficientemente ampio (minimo 52 ore), ma si preoccupava altresì di tutelare gli addetti, mediante una limitazione dell’orario di lavoro (che per i lavoratori dipendenti è tuttora di 48 ore, come previsto dalla Direttiva n. 2003/88/CE e dalla Legge n. 66/2003), considerato che la gestione della maggior parte degli impianti esistenti è in capo a lavoratori autonomi ma in regime di sostanziale parasubordinazione.
Se, dunque, una garanzia di estensione degli orari si impone, questa – dovendosi avere comunque riguardo alle esigenze di tutela del riposo giornaliero – può ben fare riferimento, attraverso pertinenti provvedimenti regionali adottati nell’esercizio della potestà legislativa in materia di commercio – alle evidenziate fasce ineludibili di apertura, da considerarsi “orario minimo” rispondente a circa 40 ore settimanali, in modo che i gestori possano adottare liberamente un orario massimo fino a 60 ore (40 + 50% = 60), più ampio rispetto a quello finora individuato ed, in ogni caso, più che funzionale alle esigenze di servizio, se si considera l’ormai diffusa presenza degli impianti “self”.
Si deve considerare, peraltro, che tutte le Regioni prevedono norme di apertura in deroga degli impianti in relazione a particolari condizioni territoriali e situazioni contingenti, così come accade per la legislazione relativa al commercio al dettaglio in sede fissa (D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), dove peraltro vige l’omologo principio dell’orario massimo attraverso la previsione di fasce orarie non superabili e dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva.