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Carburanti, l'imposta non cambia l'imponibile. Martino Landi, bene ma ancora c'è molto da fare

La circolare 6/D dell’agenzia delle Dogane sui carburanti ha stabilito il principio che per una medesima base imponibile le regole della quantificazione devono essere le stesse, indipendentemente dalla tipologia di imposta indiretta da applicare, ovvero Iva o accisa. Si tratta di una novità importante, che riguarda i 23mila gestori di impianti di distribuzione dei carburanti, nonché i gestori dei depositi commerciali di carburanti per i quali in precedenza valeva il principio contrario, dato che una circolare del 22 dicembre 1986 stabiliva che i carburanti risultanti in eccesso (eccedenze), a seguito di un’ispezione presso questi operatori, si presumevano acquistati in evasione d’Iva anche se rientranti nei limiti previsti dall’articolo 48, comma 3 del Dlgs 504/95 (Testo unico sulle accise). Il risultato era che gestori di impianti e di depositi carburanti venivano multati anche nel caso in cui tali eccedenze risultassero inferiori al limite del 5 per mille delle erogazioni, previsto dall’articolo 48, che disciplina le sanzioni per irregolarità nell’esercizio di prodotti soggetti ad accisa. Una situazione denunciata dalla Faib – Confesercenti (Federazione autonoma italiana benzinai), la quale ha sempre lamentato anche la sanzione dei gestori per errata tenuta del registro carico/scarico dei carburanti in caso di constatazione di cali superiori a quelli consentiti dal Dm 55/2000, ossia 2,5 per mille per le benzine e 0,83 per mille per i gasoli…Continua

Fonte: "Sole 24 Ore"