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Canone RAI: i chiarimenti del Dipartimento per le Comunicazioni

La RAI nelle scorse settimane ha provveduto all’invio di una lettera alle imprese di ogni tipologia, nella quale afferma che le norme di legge in materia di “abbonamenti alle radioaudizioni” imporrebbero l’obbligo del pagamento di un canone di abbonamento speciale anche a chi detenga, al di fuori dell’ambito familiare, apparecchi quali computer collegati in rete (“digital signage e similari”, si legge nella lettera della RAI), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti, come ad esempio visione di filmati, DVD, televideo, filmati di aggiornamento, ecc.
La questione ha sollevato molte polemiche e le associazioni di categoria – tra cui Confesercenti e Rete Imprese Italia – hanno vivacemente protestato con l’azienda e gli organismi di controllo.
Successivamente, la RAI ha emesso un comunicato nel quale si afferma che “la lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage), fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori”.
Rimaneva da capire, tecnicamente, quando si realizzi l’uso di un computer come televisore, e comunque quali siano gli apparecchi “atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”.
Con una propria nota, indirizzata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sull’applicazione del RDL n. 246/38 e sul Canone di abbonamento RAI concludendo che una definizione per gli apparecchi atti o adattabili può essere fondata sulla duplice caratteristica:
– della presenza o meno di un sintonizzatore o tuner, che operi nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione, nell’apparecchio in questione, e
– dell’autosufficienza dell’apparecchio stesso a erogare un servizio di radioaudizione (meglio “di radiodiffusione”) all’utente.
Ne deriva, come conseguenza, che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV.
Considerato che sulla questione insistono problematiche di ordine diverso particolari anche in riferimento alla detenzione e alla forma di detenzione – spesso in comodato d’uso – si consiglia, per ogni più approfondita valutazione, di recarsi presso gli uffici Confesercenti per assistenza e consulenza.