Entrerà in vigore a partire dal 13 giugno p.v. il Regolamento approvato con il DPR n. 59 del 13 marzo u.s., pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 42 alla GU n. 124 del 29-5-13 e concernente la disciplina della procedura telematica tesa al rilascio dell’Autorizzazione Unica in materia Ambientale da parte del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).
La ratio di tale disciplina, emanata in attuazione dell’Art. 23 DL n. 5/2012 e ss. modificazioni (Misure urgenti per la semplificazione), risiede in particolare nell’esigenza di snellire gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese sostituendo gli atti di comunicazione, di notifica e di autorizzazione in materia ambientale con un unico adempimento on line.
Si chiarisce in sostanza che potranno chiedere l’Autorizzazione omnicomprensiva tramite Sportello Unico i gestori di impianti assoggettati al rilascio, all’elaborazione, al rinnovo od all’aggiornamento di almeno uno tra i seguenti titoli abilitativi:
– autorizzazione agli scarichi delle acque reflue, di cui al titolo IV° sezione II Parte terza citato D.Lgs 152/06 (Codice ambiente);
– autorizzazione ad emissioni in atmosfera per gli stabilimenti che ne producano, ai sensi dell’Art. 269 stesso Codice Ambiente;
– comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico nell’esercizio di attività produttive, in base all’Art. 8 L n. 447/1995;
– comunicazioni in materia di auto smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui agli Artt. 215 e 216 predetto Codice Ambiente;
– autorizzazione di carattere generale ex art. 272 comma 2 D.Lgs n. 152/2006 e ss. integrazioni (Codice ambiente).
Ai fini operativi, occorre precisare che i procedimenti già avviati in data antecedente il 13 giugno potranno concludersi in osservanza della previgente normativa, mentre il gestore interessato potrà chiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale al momento della scadenza del primo titolo abilitativo che la stessa è destinata a sostituire.
Si segnala al riguardo che un Decreto Interministeriale ad hoc introdurrà un modulo semplificato ed unificato per la domanda di rilascio dell’Autorizzazione Unica, fermo restando che nelle more della sua emanazione l’iter sarà il seguente:
• l’istanza del gestore per il rilascio dell’Autorizzazione omnicomprensiva e l’acclusa documentazione, necessaria ai fini dei titoli sopra elencati, saranno inviate in via telematica allo Sportello Unico che a sua volta le trasmetterà all’Autorità competente ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate agli atti da sostituire;
• in assenza di eccezioni da parte dell’Autorità nei trenta giorni successivi, la domanda dell’operatore si intenderà correttamente presentata;
• qualora l’Autorizzazione Unica Ambientale debba sostituire titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento sia stabilita in un termine non superiore a tre mesi, l’Autorità competente adotterà il provvedimento entro novanta giorni dall’istanza trasmettendolo in via immediata allo Sportello Unico, che a sua volta rilascerà il titolo omnicomprensivo;
• viceversa, nei casi in cui l’Autorizzazione Unica vada invece a sostituire titoli per i quali almeno uno dei termini di conclusione sia superiore a tre mesi, lo Sportello indirà entro trenta giorni dalla ricezione della domanda una Conferenza di servizi tra le PP AA interessate, ai sensi dell’Art. 7 DPR n. 160/2010 (Riordino Sportello Unico). In tali ipotesi l’autorità rilascerà il titolo entro centoventi giorni dall’istanza;
• ogni aggiornamento circa le singole procedure autorizzative sarà disponibile via web ai gestori interessati, ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 6 DL n. 70/2011 (Disposizioni urgenti per l’Economia) e l’Art. 54 D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e rispettive ss. modificazioni.
Si ricorda altresì che il gestore, almeno sei mesi prima che scada la propria autorizzazione, potrà avvalersi dello Sportello Unico per inoltrare alla competente Autorità un’istanza di rinnovo corredata ove necessario da un aggiornamento documentale, salva restando la facoltà di far rinvio a quanto già trasmesso se risultino immutate le condizioni d’esercizio dell’impianto o comunque le informazioni in possesso della stessa Autorità.
Nel frattempo lo stabilimento potrà proseguire in base all’autorizzazione precedente, salva restando la facoltà discrezionale dell’Autorità di chiedere in qualsiasi momento una revisione del titolo già rilasciato qualora le prescrizioni ivi previste pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale contemplati dagli strumenti di pianificazione di settore, oppure quando lo impongano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.
Il gestore che intenda modificare l’impianto ne darà comunicazione alla competente Autorità ed in assenza di eccezioni nei due mesi successivi potrà eseguire la relativa variazione, fermo restando che in caso di modifica sostanziale dovrà inoltrare ex novo la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale secondo le modalità sopra descritte.