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Attuazione dell'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti a fini di pubblicazione, il MISE fornisce chiarimenti recependo alcune sollecitazioni delle Associazioni dei gestori

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota a firma del Direttore Generale e Garante dei Prezzi Dr. Gianfrancesco Vecchio, ha fornito chiarimenti alle Federazioni dei gestori che avevano posto delle questioni interpretative in merito all’attuazione dell’obbligo di comunicazione dei prezzi.
Come si ricorderà sulla materia le Federazioni dei gestori hanno incontrato nelle settimane scorse la Sen. Simona Vicari, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, segnalando, nel caso specifico di inadempimento all’obbligo di comunicazione dei prezzi in assenza di variazioni in aumento, la sproporzione esistente tra la violazione del precetto e l’entità della sanzione applicata. Le Federazioni avevano fatto osservare che l’infrazione non determinava dolo né una lesione effettiva dei diritti in capo ai consumatori, né un’informazione fuorviante o scorretta. Ma a fronte di tale situazione si segnalavano sanzioni pari al doppio del minimo edittale.
In particolare Faib, Fegica e Figisc avevano richiesto di superare o affievolire l’obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti almeno settimanale in caso di assenza di variazioni di prezzo in aumento, ritenendo che il mancato aggiornamento delle informazioni pubblicate non comporterebbe, in assenza di aumento dei prezzi, alcuna lesione dell’interesse dell’utente alla conoscibilità dei prezzi praticati.
Il MISE nella nota inviata ricorda che “dal 16 settembre scorso l’obbligo di comunicazione dei prezzi è divenuto operativo per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla collocazione stradale e dalla tipologia di carburanti erogati e che attualmente risultano registrati al sistema “OsservaPrezzi carburanti” accessibile all’indirizzo web https://carburanti.mise.gov.it più di 17.000 impianti.”
Il MISE sottolinea che la priorità affidata con note specifiche agli Organi di vigilanza è quella “di dare priorità in una prima fase al controllo che tutti gli impianti della rete di distribuzione dei carburanti ottemperino alla registrazione e alla comunicazione del prezzo, mentre attualmente in base alle stime disponibili sarebbero ancora circa 7.000 gli impianti che non adempiono all’obbligo.”
Nei chiarimenti forniti il Direttore Generale Dr. Vecchio, specifica in via prioritaria che “In questa che ormai può considerarsi la seconda fase di tale necessaria campagna di controlli, ferma restando la necessità di verificare prioritariamente quali impianti in servizio non siano ancora affatto presenti con i loro dati e le loro comunicazioni periodiche nel relativo sito web ministeriale, appare opportuno concentrare i controlli e la contestazione delle violazioni, oltre che nei confronti di tali impianti che hanno fino ad ora completamente omesso l’adempimento in questione, su quegli impianti per i quali venga riscontrato un prezzo praticato superiore a quello comunicato e pubblicato nel predetto sito. In tali situazioni, infatti, la lesione dell’interesse pubblico e dell’interesse dei consumatori è sicuramente più grave, venendo del tutto meno l’effetto di trasparenza ed informativo voluto dalla norma o essendo fornita un’informazione distorta.”
Il MISE aggiunge ancora che “si ritiene tuttavia opportuno confermare a regime la necessità di dare completa attuazione al provvedimento” e rimarca “l’importanza per i consumatori di conoscere anche le variazioni in diminuzione, in quanto solo un quadro di precisa e completa informazione consente di adottare adeguate decisioni di consumo che sarebbero viceversa alterate in caso di perdurante disallineamento tra il prezzo praticato e quello comunicato. Persino in caso di totale assenza di variazioni di prezzo l’obbligo di comunicazione settimanale appare utile sia ai fini dei controlli dell’Amministrazione, che può in tal modo più facilmente individuare i casi di omissione dell’adempimento, sia per i consumatori che ne possono trarre una conferma dell’effettivo grado di aggiornamento del dato pubblicato. Si ricorda, peraltro, che proprio al fine di contemperare i vantaggi informativi per i consumatori rispetto all’onere di comunicazione dei prezzi da parte dei gestori, la norma in questione ha previsto, in caso di assenza di variazioni in aumento, non l’obbligo di una comunicazione immediata, ma una comunicazione entro l’ottavo giorno.”
Il Direttore Vecchio poi ricorda che al fine di agevolare il meccanismo di comunicazione “il Ministero mette a disposizione diverse opportunità di semplificazione della trasmissione dei prezzi, ivi inclusa la possibilità di sviluppare soluzioni tecniche che consentono ai gestori di semplificare al massimo l’onere di comunicazione mediante l’integrazione della funzione di trasmissione del prezzo nei software gestionali degli impianti.”
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il MISE conclude che “(…) la violazione dell’obbligo di comunicazione almeno settimanale deve essere a regime oggetto di contestazione e di eventuale conseguente sanzione (…), sia pure con minor grado di priorità,(…) e solo in totale assenza di variazioni l’omissione di tale comunicazione, che comunque resta obbligatoria, potrebbe essere oggetto di diversa valutazione nelle prime occasioni in cui viene rilevata (ivi compresa la sostituzione alla contestazione con una semplice diffida ad adempiere, ovvero l’eventuale archiviazione della contestazione comunque effettuata), tenendo conto del minimo grado di lesione dell’interesse tutelato e, soprattutto, dell’eventuale assenza di dolo o colpa per possibili equivoci iniziali nella corretta interpretazione delle disposizioni in questione (…)”
La comunicazione ministeriale continua affermando che “Quanto, infine, all’entità delle sanzioni applicate, per evitare possibili equivoci e per garantire il pieno esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa da parte dei gestori destinatari di contestazioni, si ricorda innanzi tutto che non compete all’organo accertatore della violazione determinare l’entità effettiva della sanzione da applicare, ma esclusivamente, contestare la violazione ai sensi dell’Articolo 14 della citata Legge 689/1981, precisando l’oggetto della violazione, indicando la disposizione violata e comunicando l’importo minimo e massimo di sanzione previsto da tale disposizione (…). Viceversa l’autorità competente (…) è il Sindaco” il quale potrebbe sia comminare una sanzione “anche pari al minimo per violazioni meno gravi (tra le quali potrebbe rientrare quella di mancata comunicazione settimanale dei prezzi in assenza di variazioni in aumento) o in concreto, nell’esame della vicenda, non comminare sanzione nello specifico se non ve ne sono i presupposti”.
La nota conclude sottolineando che “E’ appena il caso di rammentare che, naturalmente, la modalità propria per evitare ogni rischio sanzionatorio è quella di provvedere puntualmente e correttamente all’adempimento di comunicazione prescritto e, in tal senso, si chiede ancora una volta a codeste federazioni di sensibilizzare ulteriormente a tal fine tutti i propri associati”
La Faib, considerate le difficoltà tecniche ad intervenire, che avrebbero richiesto modifiche di carattere normativo, giudica positivamente la nota ministeriale che, chiarendo le priorità del provvedimento e stabilendo una gerarchia degli adempimenti, riconosce la fondatezza dei rilievi avanzati e, seppure in modo indi
retto, apre la strada ad una diversa valutazione delle contestazioni che potrebbero verificarsi nel caso di mancata comunicazione in assenza di variazioni dei prezzi al rialzo; anche se è giusto sottolineare che la cosa migliore per tutti è quella di provvedere puntualmente agli adempimenti.

 

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