A partire dal 5 gennaio 2018, i preposti Responsabili della gestione tecnica delle aziende di autoriparazioni e meccatronica che non risultino essere provvisti di almeno uno tra i requisiti tecnico-professionali ex art. 7 comma 2 lettere a) e c) L. 122/92, vale a dire l’aver maturato un’esperienza almeno triennale da operaio qualificato nell’ultimo quinquennio oppure l’aver conseguito un Diploma di Maturità o di Laurea in materia tecnica attinente all’oggetto, dovranno superare, a pena di decadenza, il richiamato Corso regionale di cui alla lettera b) limitatamente alla sola abilitazione non posseduta.
Come si ricorderà, a decorrere dal 2013 l’attività di autoriparazione, ai sensi della Legge n. 224/2012 e ss. (Modifica alla vigente disciplina quadro di cui alla Legge 122/1992 e ss.), si distingue come è noto in “meccatronica” (derivante dalla fusione tra meccanica/motoristica da un lato ed elettrauto dall’altro), carrozzeria e gommista (invariate).
Sulla materia, le Regioni e le Province autonome, in conformità a tale rimodulazione dell’attività, hanno adeguato i rispettivi Corsi territoriali di formazione per il conseguimento dei relativi requisiti tecnico-professionali, ex art. 7 comma 2 lettera b) citata L. 122/92, previo raggiungimento di apposito Accordo sulla definizione dei livelli standard minimi comuni, stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nel 2014.
Per un aggiornamento in ordine alla prossima scadenza, si chiarisce che:
- Devono reputarsi abilitate di diritto allo svolgimento della nuova “meccatronica” le officine che al 5 gennaio 2013 risultavano già iscritte nel Registro imprese (o nell’Albo artigiani) con la duplice abilitazione in base al testo previgente, dunque non solo per l’attività di meccanica/motoristica, ma anche per quella di elettrauto
- Viceversa le altre officine, vale a dire quelle che alla predetta data risultavano iscritte con un’unica abilitazione ad attività previgente (pertanto o a meccanica/motoristica, oppure ad elettrauto), potranno proseguire in tal modo la propria attività sino al prossimo 5 gennaio 2018
Le disposizioni saranno attuative anche sulle aree di servizio carburanti che ospitano le attività descritte.
Sono in ogni caso espressamente esenti, dall’onere di partecipare ai richiamati percorsi di qualificazione, i preposti Responsabili o i Titolari che al 5 gennaio 2013 avevano già compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Tali esercenti ‘seniores’ potranno dunque proseguire senza ulteriori adempimenti formativi la rispettiva attività, ancorché abilitati in base alla previgente disciplina, sino al conseguimento della pensione di vecchiaia.
Leggi l’Accordo Conferenza Stato-Regioni definizione dei livelli standard minimi di Formazione