L’ultimo incontro tra Petrolifera Adriatica e Faib Fegica e Figisc risale al 26 febbraio us.
A quando cioè le Associazioni dei gestori respinsero le provocatorie proposte economiche avanzate dalla società petrolifera riservandosi di formulare delle proposte più aderenti alle legittime aspettative dei gestori.
Da quel giorno Petrolifera Adriatica si sottrae al confronto con i rappresentanti dei gestori omettendo qualsiasi commento alla proposta avanzata da Faib Fegica e Figisc il 15 marzo us per il rinnovo dell’Accordo Esso.
In quella data le Federazioni fecero pervenire alla società subentrata alla Esso una proposta dettagliata e motivata di rinnovo dell’Accordo economico normativo per i gestori di Petrolifera Adriatica.
Le Associazioni dei gestori hanno poi successivamente, il 7 maggio us, sollecitato un confronto sulla proposta avanzata chiedendo un incontro per la ripresa del confronto negoziale ai sensi della L.57/2001 art. 19 comma 3.
Nella nota di invito a riprendere il confronto le Federazioni chiarivano che “La proposta inviata risponde da un lato alle vostre sollecitazioni ad avere un quadro compiuto delle aspettative dei gestori operanti all’interno della società Petrolifera Adriatica e dall’altra riflette le condizioni medie di settore applicate ai gestori” ricordando, ancora una volta, che “gli affidamenti degli impianti e il trattamento economico riservato ai gestori discende da precise indicazioni normative. Le tipologie contrattuali applicabili sulla rete carburanti dai titolari di autorizzazione, concessione e/o fornitura per affidare la gestione di un impianto di distribuzione carburanti sono esclusivamente il contratto di affidamento in uso gratuito in collegamento funzionale con un contratto di fornitura ovvero somministrazione in esclusiva o il contratto di affidamento in uso gratuito in collegamento funzionale con un contratto di commissione in esclusiva, tipizzato ai sensi dell’art. 17, legge 27/2012, tra le Organizzazioni di categoria dei gestori, Faib/Fegica/Figisc, e le associazioni dei titolari di autorizzazione (con due contratti distinti con Unione Petrolifera e Assopetroli/Grandi Reti, regolarmente depositati al MISE).”
Faib Fegica e Figisc chiarivano che “Tali tipologie contrattuali sono definite secondo modalità e termini definiti dagli Accordi economici e normativi stipulati fra le Associazioni di categoria dei gestori e i titolari di autorizzazione che, dunque, regolano in via esclusiva: obbligatoriamente le condizioni economico/normative del rapporto tra gestore e titolare di autorizzazione/concessione/fornitura ed integrano automaticamente le condizioni contrattuali in essere; esplicano i loro effetti fintantoché non siano modificate, sostituite, abrogate con la sottoscrizione di nuovi Accordi; assicurano condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. Altri comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare la libera concorrenza integrano abuso di dipendenza economica ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge 192/1998.”
Alla luce delle considerazioni svolte le Federazioni dei gestori specificavano che “ad eccezione della gestione diretta o tramite propri dipendenti, qualsiasi altro contratto di affidamento di un impianto di distribuzione carburanti in uso gratuito praticato sulla rete carburanti è manifestamente contra legem, violando da una parte la normativa di settore ( D.Lgs 32/98,L.57/2001, L.27/2012) e dall’altra realizzando una grave violazione della normativa sul lavoro, producendo evasione Inps e danni erariali sia verso l’Inail che verso il gettito Irpef.” concludendo con la sollecitazione a petrolifera Adriatica “alla ripresa formale del confronto negoziale finalizzato alla stipula di un Accordo economico normativo che in armonia con i valori medi di mercato garantisca un trattamento equo e dignitoso ai propri gestori riservandosi ogni ulteriore iniziativa di tutela per i propri rappresentati.”
Auspicando la ripresa del confronto si deve registrare che ad oggi, a tre mesi dall’ultimo incontro, tutto tace, mentre la Petrolifera Adriatica continua imperterrita a violare l’Accordo Esso del 16 luglio 2014, (anche verso quei gestori a cui un tribunale ha dato ragione), le leggi di settore-dal D.Lgs.32/98, alla L. 57/2001, alla L. 27/2012- l’obbligo a negoziare, la normativa sul lavoro e le sentenze dei tribunali. Tutte contestazioni che danno corpo alla procedura di attivazione del tavolo di conciliazione già avanzata al Ministero dello Sviluppo economico e alla segnalazione agli organismi di vigilanza sulla materia del diritto del lavoro.