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Accordo Esso, Faib, Fegica e Figisc chiedono incontro ufficiale a Enerpetroli e Petrolifera Adriatica. Avvisato il Ministero

esso2Con una doppia nota, alle Società Enerpetroli e Petrolifera Adriatica, nonché alla Esso italiana srl e per conoscenza al Direttore Generale del MiSE, Ing. Gilberto Dialuce, le Federazioni dei gestori hanno evidenziato che “il quadro normativo di riferimento, generale e speciale di settore, relativo alla distribuzione dei carburanti della rete ordinaria prevede – art.19, comma 3, Legge 57/2001 – che i rapporti economici fra i titolari di autorizzazione ed i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti siano regolati nell’ambito di specifici accordi collettivi aziendali, stipulati con le scriventi Federazioni, nella loro qualità di Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale”.
Faib, Fegica e Figisc hanno poi precisato che “Negli accordi aziendali devono essere regolati sia i criteri di formazione dei prezzi di vendita di cui al Regolamento (CE) n.330/2010, ivi compreso il prezzo massimo, sia i rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività collaterali, a quella di distribuzione dei carburanti fino al Bonus di Fine Gestione.” Aggiungendo che “Al contrario l’attuale quadro negoziale tra gestore e codesta Azienda, ribadiamo mai condiviso con le scriventi, è regolato in regime di accordi one to one, quindi fuori dal quadro normativo di settore.
A questo proposito le Federazioni hanno denunciato che Enerpetroli e Petrolifera Adriatica, “in aperta violazione di quanto contenuto al comma 3 dell’art. 19 della Legge del 5 marzo 2001 n. 57, nonché in palese dispregio dei principi di correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione dei contratti”, applicano ed impongono “condizioni economiche evidentemente vessatorie, inique e discriminatorie.”
Per Faib, Fegica e Figisc è ancora più grave che ai gestori degli impianti appena acquisiti dalla Esso Italiana srl, da parte delle petrolifere indipendenti “non vengano applicate le condizioni economiche e normative previste dagli Accordi collettivi di Colore vigenti… pur essendo messe a conoscenza, preventivamente dalla Società cessionaria, delle condizioni contrattuali praticate ai singoli gestori, in forza dei richiamati Accordi collettivi.
Avendo ciò premesso, le Federazioni hanno richiesto “formalmente” alle Aziende, “ai sensi e per gli effetti della suddetta Legge 57/2001 l’avvio del negoziato volto a definire il necessario Accordo collettivo aziendale e, ove dovuto, la contestuale applicazione degli Accordi di Colore vigenti. Nello stesso tempo, con l’obiettivo di mettere fine a questo “stillicidio” innescato dalla Esso con la vendita dei pacchetti in condizione di opacità economica per i gestori che dalla sera alla mattina vengono depauperati dei loro diritti (e finanche degli accantonamenti di fine gestione)”, Faib, Fegica e Figisc hanno  informato preventivamente il Ministero, ”che qualora tale richiesta non venga soddisfatta, chiederanno immediatamente l’attivazione della clausola sulle “vertenze collettive” contenuta nel D.Lgs. 32/98, tanto nei confronti della Esso Italiana srl, quanto nei confronti dei subentranti”, avendo comunque avvisato che le Federazioni di Categoria si riservano “ogni azione, in ogni sede giurisdizionalmente competente, a tutela dei diritti dei gestori: ciò al fine di riportare un minimo di certezza del diritto in un settore stravolto dalla disinvoltura con la quale si “maneggiano” ed ostracizzano i diritti garantiti dalla legislazione vigente alla Categoria dei gestori.”

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