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Nuove ordinanze anti Covid-19 del Ministero della Salute.

 

Il Ministro della Salute, con Ordinanza del 29 gennaio 2021, ha stabilito che per le Regioni Puglia e Umbria l’ordinanza 16 gennaio 2021, che le collocava in “zona arancione”, è rinnovata fino al 15 febbraio 2021, mentre ha inserito in “zona arancione” la Regione Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano, sempre con scadenza 15 febbraio 2021 e a far data dal 1° febbraio 2021.

Con ulteriore ordinanza, in pari data, il Ministero ha previsto che per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del DPCM 14.1.2021 (misure per le “zone arancioni”), sì che tali Regioni ricadono, dal 1° febbraio 2021, in “zona gialla”.

Tutte le altre Regioni, per effetto della scadenza dell’ordinanza 16 gennaio 2021, ricadono comunque, dal 1° febbraio 2021, in “zona gialla”.

Da evidenziare che, in ogni caso, per effetto del D.L. 14.1.2021, n. 2, dal 16 gennaio 2021 al 15febbraio2021,sull’intero territorio nazionale continua ad essere  vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, come chiarito nelle “FAQ” del Governo, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. Gli aventi diritto potranno provare il loro titolo con documenti attestanti il diritto o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Sempre dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto, le misure adottate con DPCM, si applicano le seguenti misure:

a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito  ,una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni eventualmente individuate dal Ministro della Salute ai sensi dell’art. 1, commi 16- quater e 16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l’ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.