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Sistri: confermata la sospensione operativa, ma si deve versare entro il 30 novembre

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto u.s. il Decreto n. 141 con cui il Ministero dell’Ambiente ha sottoposto ad alcune variazioni il precedente DM n. 52/2011, recante il Regolamento sull’istituzione del SISTRI (Sistema informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), salva restando l’attuale sospensione operativa sino al 30 giugno 2013.
Tra le principali integrazioni al Regolamento Sistri, in vigore a partire dal 7 settembre p.v., si evidenziano in particolare le seguenti:

 
• Per l’anno 2012, il versamento del contributo di iscrizione al Sistri deve essere eseguito entro il 30 novembre p.v. (art. 7 comma 3 DM 52/11);

 
• Le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi, possono anche non essere inserite nel sistema elettronico delle informazioni. Pertanto in tali casi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE si limitano a custodirne copia cartacea e compilare – per i soli rifiuti ancora in carico – la Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi. (art. 12 comma 1 DM 52/11);

• I termini per la comunicazione al Sistri della quantità in Kg o in metri cubi dei rifiuti pericolosi movimentati, non si applicano alla movimentazione di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al Sistema (art. 13 comma 3 DM 52/11);

• La cadenza per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO da parte delle Associazioni imprenditoriali delegate o delle rispettive società di servizi è non più mensile, bensì ogni quarantacinque giorni (art. 22 DM 52/11) .