E’ in corso all’Unione Petrolifera il tavolo tra le Associazioni di rappresentanza della filiera per la definizione delle altre tipologie contrattuali da applicare alla filiera della distribuzione carburanti in base all’Articolo 17 della Legge 27/2012.
Con l’approvazione della Legge 27/2012 si apre una nuova fase per la distribuzione carburanti e per i suoi protagonisti, cui il legislatore ha dato una rinnovata e più articolata cornice normativa.
Per quanto ci riguarda, riteniamo che il ruolo della rappresentanza dei gestori debba essere quello di misurarsi con gli obiettivi che l’innovazione legislativa pone, taluni anche su sollecitazione delle associazioni di categoria o di alcune di esse.
E’ un compito importante a cui lo stesso legislatore ha chiamato le Organizzazioni di rappresentanza del settore, in uno sforzo di autoriforma e di individuazione di nuovi strumenti. Una sfida che le Associazioni debbono cogliere nell’interesse degli operatori del settore e portare a termine in una logica di ottimizzazione delle dinamiche di filiera. Il fallimento del tavolo tra le Associazioni sancirebbe una sconfitta per tutti che denuncerebbe l’incapacità di trovare soluzioni condivise, rimettendo ad un terzo soggetto il futuro del comparto.
Si tratta di una innovazione a lungo invocata dall’industria petrolifera che a più riprese ha addebitato alla rigidità contrattuale del sistema della distribuzione alcune carenze e molte disfunzioni.
Al dunque, però, dobbiamo riscontrare una povertà di ipotesi e di soluzioni, da parte delle Compagnie, davvero sorprendente.
A quel tavolo, tuttavia, sebbene con fatica, si stanno definendo con serietà le ipotesi di lavoro su cui confrontarsi senza chiusure né schematismi.
Dalla commissione all’agenzia, dal franchising al superamento dell’esclusiva.
Ricordiamo che dopo l’approvazione della Legge 27 /2012, la Faib aveva espresso un giudizio moderatamente positivo sulle norme introdotte che coglievano alcune richieste delle Associazioni in tema di liberalizzazioni e di opportunità per i gestori.
Il lavoro che stanno mettendo a punto le Categorie per le nuove forme contrattuali (la cui proposta dovrà essere depositata entro il 31 agosto) sarà determinante per la nuova figura del gestore che sarà sempre più coincidente – mercato permettendo – con quella di un imprenditore multifunzionale, capace di operare su più linee di prodotti, con competenze specifiche di coordinamento di varie attività che affiancheranno la tradizionale vendita oil…
L’idea intorno cui deve ruotare la nuova impalcatura contrattuale è quella di far crescere un operatore professionale orientato al mercato, consapevole del proprio ruolo centrale nel business della distribuzione dei carburanti e perciò motivato a buoni risultati, attento nella gestione dei costi ed esigente nel rispetto dei contratti e degli accordi da parte delle petrolifere.
Dalla riforma delle tipologie contrattuali potrebbe derivare la figura di un gestore, dunque, che in futuro potrebbe avere un ruolo imprenditoriale più importante, di maggiore autonomia e competenza. Come si vede può essere un momento di passaggio cruciale che va seguito passo passo.
Il tavolo, dopo varie riunioni, ha fatto significativi passi avanti, individuando strumenti utili al prosieguo del confronto che tuttavia necessita in questa fase del supporto del Ministero chiamato a chiarire il livello di tipizzazione contrattuale.
Perciò le Associazioni di categoria hanno inviato un quesito al Ministero dello Sviluppo Economico per ricevere chiarimenti su quanto disposto nel comma 2 dell’Art. 17 circa la previa definizione negoziale di ciascuna tipologia contrattuale per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, mediante accordi sottoscritti tra Organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazioni o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative In particolare le Categorie chiedono come deve essere interpretata tale disposizione e quali siano gli ambiti entro cui la negoziazione tra le parti dovrebbe svolgersi, ovvero fino a quale livello di specificazione deve essere spinta la definizione delle differenti tipologie contrattuali, avuto riguardo agli aspetti della concorrenza che la materia pone e degli interessi primari che la norma di legge intende perseguire.
Alla base della tipizzazione contrattuale, nelle sue varie tipologie, dovrà presiedere una cornice di propedeuticità inderogabile che fa perno sulla negoziazione degli aspetti economici e normativi, demandati agli accordi tra Associazioni dei gestori e singola compagnia, così come la tipizzazione dell’abuso di dipendenza economica e delle condizioni eque e non discriminatorie; essendo evidente che fuori dal negoziato tra le parti – come ricordato dalla legge 27/2012 che richiama il quadro normativo attuale (Decreto legislativo 32/98 e legge 57/2001) – non ci sono strumenti contrattuali disponibili. Rimane dunque la via maestra del confronto obbligato tra Associazioni dei gestori e Compagnie petrolifere che potranno valutare le diverse opzioni contrattuali, ma in un quadro condiviso di regole e comportamenti.
Alla luce di queste considerazioni, le parti rappresentative della filiera petrolifera italiana si aspettano una risposta ministeriale esaustiva nel più breve tempo possibile, anche per evitare che nel frattempo i soliti furbetti accampino pretese per sottrarsi al rinnovo degli accordi economici che sarebbe lo svilimento di uno sforzo encomiabile per il futuro della distribuzione carburanti. Se un tale atteggiamento dovesse prendere piede tra le Compagnie è bene si sappia che le Associazioni dei gestori si troverebbero nella condizione di dover indire proteste e agitazioni contro il mondo petrolifero sino alla chiusura degli impianti.