TESTO DELLA RISOLUZIONE
La X Commissione, premesso che:
- il mercato della distribuzione di carburanti gioca un ruolo strategico per l’economia nazionale, con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all’anno di fatturato complessivo e che ingloba circa 80 mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22 mila impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali;
- lo stesso presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il comparto con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche per effetto della diminuzione delle vendite e dei margini operativi;
- tra il 2018 ed il 2019 si sono manifestati in tutta la loro drammaticità gli effetti della crisi del settore che, negli ultimi anni, ha registrato l’uscita dal mercato e/o la cessione degli asset della distribuzione di importanti gruppi petroliferi (Shell, Esso, Total), accelerando i processi di fusione tra marchi (ad esempio, Italiana Petroli) e un passaggio repentino da una logica industriale a logiche meramente finanziarie e talvolta speculative, spesso in mano a banche o fondi;
- già in sé il singolo dato del progressivo abbandono del mercato da parte dell’industria petrolifera dovrebbe essere sufficiente a rappresentare il livello di crisi in cui versa il settore;
- le ragioni di questa crisi sono molteplici: una rete distributiva estremamente frammentata ed inefficiente, oltreché insicura in alcuni casi dal punto di vista ambientale, estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita e riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti commercializzati, il dilagare di comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti attraverso l’esenzione di imposta e accise, ingresso diretto della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e commercializzazione di detti prodotti;
- come ampiamente denunciato anche dalle federazioni di categoria dei gestori, negli ultimi anni, si è verificata una sensibile contrazione degli investimenti da parte degli operatori di settore, mentre la mancata razionalizzazione della rete distributiva (tanto in rete ordinaria che autostradale) ha determinato una massiccia frammentazione dell’offerta ed un crollo della efficienza, con oltre il 30 per cento degli impianti ad erogato inferiore a 500 mila litri l’anno, ed un conseguente crollo della marginalità e della sostenibilità economica dei punti vendita;
- si è infatti stimato che circa 7/8 mila impianti sono quelli che andrebbero ulteriormente chiusi per inefficienza e che restano tuttavia aperti per gli alti costi di chiusura e bonifica;
- migliaia di impianti risultano ubicati in luoghi pericolosi a discapito della sicurezza ambientale e dell’incolumità degli abitanti;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124(legge annuale per il mercato e la concorrenza), commi 100 – 118 dispone in merito agli adempimenti in tema di Anagrafe ministeriale degli impianti di distribuzione carburanti, prevedendo, tra l’altro, l’introduzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un’Anagrafe degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, finalizzata ad ampliare la banca dati ministeriale già istituita ai sensi dell’art. 51 Legge n. 99/2009 ss. ed implementata periodicamente con i dati resi disponibili dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 giugno di ogni anno. Al Ministero dello sviluppo economico è altresì attribuito il riscontro dell’iscrizione di tutti gli impianti alla citata Anagrafe e l’irrogazione dell’eventuale sanzione ove da parte dei titolari degli impianti di distribuzione non sia stata inviata la prevista dichiarazione sul ricadere o meno dell’impianto, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento. Sono state inoltre segnalate violazioni della normativa sulla tutela del lavoro, favorite da una disciplina che demanda alla contrattazione delle parti la remunerazione dei gestori sulla base di una complessa cornice normativa (decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 57 del 2001, legge n. 27 del 2012) che tuttavia non offre, sia perché in parte superata, sia perché oggetto di ampi spazi di elusione, sufficienti tutele alle imprese ed ai lavoratori del settore;
- la frammentazione del comparto in tanti operatori di limitate dimensioni rispetto alle tradizionali compagnie petrolifere ha drasticamente penalizzato la praticabilità per le organizzazioni rappresentative dei gestori di concludere accordi, rendendo necessaria una integrazione del quadro normativo vigente con una contrattazione che definisca ruolo, funzione e condizioni di competitività, profittabilità e remunerazione delle imprese e del lavoro degli addetti alla distribuzione finale sia nell’ambito di tipologie contrattuali già consolidate che in direzione di formule innovative che assegnino autonomia all’impresa;
- le decine di migliaia di piccole imprese di gestione e di addetti che vengono impiegati sulla rete sono, in un tale contesto, i soggetti potenzialmente più esposti sia a subire le dirette conseguenze (in termini tanto di precarietà contrattuale che di dipendenza economica), sia, per analoghe medesime motivazioni, ad essere potenzialmente assorbiti dall’illegalità;
- nella rete autostradale, dove il comparto ha perso il 70 % delle vendite di carburanti, le attività di distribuzione carbolubrificanti e quelle commerciali e ristorative, inoltre, costituiscono oggetto di imposizione da parte dei Concessionari delle tratte di onerose royalty ad essi versati dagli affidatari del servizio sia sui volumi di carburanti erogati che sui valori delle vendite dei servizi di somministrazione, rendendo tale rete del tutto non competitiva rispetto alla viabilità ordinaria non gravata da pedaggi;
- tali royalty rendono economicamente insostenibile la gestione del servizio per le piccole e medie imprese operanti nella rete distributiva, soprattutto quelle localizzate in aree di servizio economicamente non remunerative che scontano la diminuzione costante dei relativi margini di profitto;
- il 28 maggio 2019 è stato riattivato il tavolo tecnico di confronto con le organizzazioni dei gestori visto l’elevato interesse del Ministero dello sviluppo economico sulla questione, consapevole che le criticità afferenti il settore stanno incidendo negativamente sul piano della competitività per le imprese e le microimprese che vi operano,
impegna il Governo:
- ad assumere iniziative urgenti in grado di contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti, i cui fattori di debolezza rischiano di aggravare le condizioni economiche ed occupazionali degli operatori;
- ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte:
- a) alla razionalizzazione e all’ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione della stessa su sedimi stradali ed autostradali, prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti ed inefficienti, accompagnata dall’erogazione di indennizzi per la bonifica ambientale e per l’effettivo e definitivo loro smantellamento e favorendo, ove possibile, la riconversione tecnologica, attraverso strumenti agevolativi, nonché l’ammodernamento della rete distributiva attraverso l’implementazione dei servizi alla mobilità elettrica anche nel rispetto degli obblighi e ai sensi della disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di infrastruttura per i combustibili alternativi o comunque a ridotto impatto ambientale;
- b) a verificare la concreta attuazione di quanto previsto ai sensi dei commi 101-118, dell’articolo 1, della legge 124 del 2017 nonché a monitorare gli effetti da questi prodotti e, ove insufficienti, a potenziarne l’efficacia; inoltre, a rendere dinamica l’Anagrafe degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, gpl e metano della rete stradale e autostradale, prevedendo l’obbligo dell’aggiornamento della relativa banca dati nonché disciplinando modalità e tempi di attuazione;
- c) a prevedere strumenti agevolativi in favore della mobilità elettrica per le percorrenze autostradali, anche attraverso l’eventuale individuazione di misure volte a garantire la presenza e fruibilità di colonnine di ricarica veloce o ultraveloce, ai sensi della citata disciplina attuativa della direttiva2014/94/UE, in tutte le aree di servizio della rete autostradale;
- d) ad elevare i livelli di tutela e protezione sia delle condizioni lavorative che dell’esercizio di impresa degli operatori del settore, al fine di evitare situazioni di diffusa illegalità derivanti da inosservanza delle norme ed altresì da ipotesi di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra i titolari degli impianti che sono altresì fornitori in regime di esclusiva e i gestori degli impianti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, favorendo lo sviluppo di differenti tipologie contrattuali come previsto dall’attuale disciplina di settore, con particolare attenzione ai trattamenti minimi delle gestioni, nel caso anche di inosservanza della contrattazione.
- e) a potenziare l’attività di sorveglianza dei prezzi praticati, utilizzando le rilevazioni dell’osservatorio prezzi del Ministero dello sviluppo economico come base per l’individuazione di politiche di sconto potenzialmente anomale e per l’avvio di specifici controlli, ad esempio da parte della Guardia di finanza;
- f) consolidare la prassi dei tavoli tecnici ministeriali per valutare gli strumenti di contrasto dei fenomeni criminosi di contraffazione del settore, di concerto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché Enti, Autorità e le Forze di polizia preposte ai controlli e verifiche ispettive.
- g) a estendere anche al settore dei carburanti la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, recante la disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- h) a rafforzare il contrasto, anche attraverso iniziative legislative, all’evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle frodi IVA, prevedendo il divieto dell’utilizzo delle “lettere di intento”, l’estensione di misure di potestà investigativa e mediante uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, ed introducendo altresì automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore.
- i) a prevedere l’obbligo di installazione, all’interno dei depositi carburante, di contatori quali- quantitativi, con lettura anche da remoto e forme incentivanti per l’ammodernamento della strumentazione di verifica e contrasto dei fenomeni illeciti, in dotazione della Guardia di Finanza, con particolar riferimento agli strumenti tecnologici da quest’ultimi utilizzati per identificare le diverse tipologie delle sostanze immesse nel mercato illegale, nonché per ogni altro strumento di tracciabilità, anche mediante sistema Blockchain, utile alla repressione dei fenomeni criminosi legati al settore della distribuzione di carburante.
8-00055 De Toma, Scanu, Rachele Silvestri, Sut, Vallascas, Alemanno, Galizia, Squeri, Gavino Manca, Bersani, Patassini, Saltamartini, Moretto