In riferimento alla questione del vigente credito d’imposta a favore dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, di cui all’art. 1 commi 924-925 Legge n. 205/2017 e ss. (Legge di Bilancio 2018), il Governo con il nuovo Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) – pubblicato su GURI n. 100 del 30-4-2019 – ha stabilito all’art 16 le norme attuative in materia di “Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante”.
Il Decreto legge stabilisce che:
“Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.”
Si tratta dunque di una conferma, rispetto a quanto avevamo già indicato in sede di interpretazione della norma in argomento, tramite apposita nota esplicativa, verso la quale il MEF aveva garantito in più di un’occasione il proprio sostegno. Pertanto, con l’entrata in vigore dell’art. 16 del DL n. 34/2019, diventa effettivo il credito d’imposta sulle transazioni bancarie.
“Si tratta di un risultato politico sindacale di grande rilevanza, impensabile fino a poco tempo fa- ha detto Martino Landi, Presidente della Faib- La caparbietà delle Federazioni dei gestori e la giustezza della causa che le ha viste impegnate in una lunga battaglia hanno finalmente premiato la lunga insistenza. E’ evidente che tale norma relativa al riconoscimento dei costi sostenuti per l’incasso delle vendite di carburanti è appena entrato in vigore e necessita di essere convertita in legge entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.”
Ricordiamo che il Credito d’imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi del citato art. 1, commi 924 e 925, Legge n. 205/2017 e ss., ovvero così come determinate in relazione al nuovo art. 16 D.L. n. 34/2019 (Misure urgenti di crescita economica), può essere speso già a partire dalla prossima scadenza del 16 maggio 2019 p.v.
E’ appena il caso di ricordare che in sede di prima applicazione il credito va calcolato sui costi bancari per le transazioni con moneta elettronica sostenuti a partire dal 01.07.2018 sino al 31.12 2018, nella misura del 50%, al netto del volume d’affari derivante dalla vendita di merce diversa. Si ritiene infine che sia buona norma conservare l’estratto conto bancario dal quale risulta l’ammontare delle commissioni addebitate al distributore a fronte di acquisti carburanti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.
Per ulteriori informazioni/assistenza ci si può rivolgere alle sedi territoriali di Faib Confesercenti.