Faib: bene rafforzare la legittima difesa ma obiettivo primario è eliminare i contanti dalla rete carburanti
Si è svolta stamane 11 settembre 2018 presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica l’audizione delle Federazioni rappresentative degli operatori economici maggiormente esposti al rischio di aggressione da parte della criminalità.
Faib Fegica e Figisc, in rappresentanza dei gestori carburanti, hanno esposto la grave situazione che si riscontra sulla rete di distribuzione carburanti.
La delegazione Faib Confesercenti, guidata dal Direttore Gaetano Pergamo accompagnato dal Vice Presidente Franco Iorio e dall’avv. Alessandro Tatafiore, ha illustrato lo stato di insicurezza sugli impianti, le criticità, la posizione in materia di legittima difesa, avanzando proposte finalizzate alla riduzione dei rischi e al contrasto dei fenomeni malavitosi.
Nel suo intervento il Direttore Faib ha evidenziato che i distributori di carburanti sono il bersaglio preferito della delinquenza organizzata, della microcriminalità, di tutti gli sbandati, nell’impossibilità delle forze dell’ordine di garantire la sicurezza contemporaneamente su tanti siti.
L’attività di vendita carburanti, in questo senso, si caratterizza come una vera esposizione al pericolo, che aumenta in determinate circostanze; come quelle che si realizzano sugli impianti a più alto erogato, lungo le grandi arterie e sulla viabilità veloce, o nei punti isolati e nelle aree disagiate. Una criminalità che agisce con violenza, arroganza e destrezza. Sempre più in elusione della cosiddetta difesa passiva costituita da telecamere, video sorveglianza, casse temporizzate. Tutto ciò definisce i gestori carburanti tra gli operatori economici quali quelli più colpiti da atti di criminalità in ragione degli ingenti contanti che quotidianamente gestiscono.
Il Direttore ha evidenziato che il tema della legittima difesa è di una delicatezza estrema e che sarebbe sbagliato far passare il messaggio che ci si debba difendere da soli. Ma neppure, in caso di autodifesa, è possibile convalidare l’opinione invalsa che si possa scivolare con facilità dalla parte della ragione di chi si difende da un’aggressione a quella del torto. Pergamo ha sottolineato che i DDL in esame colgono la domanda di maggior sicurezza avvertita dagli operatori del settore, ampiamente condivisa, e pur allargando lo spettro delle possibilità di legittima difesa, non contemplano il varo di misure idonee a contrastare i fenomeni malavitosi.
Per fare questo occorre eliminare i contanti dalla rete vendita carburanti e rafforzare gli strumenti di pagamento con carte di debito e di credito. Ma questi strumenti oggi hanno costi che per i gestori sono esorbitanti, in presenza di margini esigui. Lo Stato se vuole garantire maggiore sicurezza deve operare per abbattere i costi della moneta elettronica e contrastare le posizioni oligopolistiche delle società di gestione dei servizi delle transazioni elettroniche.
Faib ha quindi apprezzato le proposte finalizzate ad ampliare l’esimente della legittima difesa, anche ad eventuale detrimento e depotenziamento del requisito della proporzione; così come ha condiviso l’allargamento del perimetro nel quale essa possa essere legittimamente esercitata (le immediate adiacenze dei luoghi nei quali si può esercitare), proponendo anzi di allargare tale fattispecie anche agli spazi accessori o strumentali all’impresa e alle azioni -come il trasporto contante/valori- svolte in stretta correlazione con l’attività imprenditoriale, oltre a condividere l’inasprimento delle pene e delle sanzioni.
L’ ordinamento giuridico prevede la legittima difesa all’art 52 del CP. In virtù di tale disposizione ‘esimente’ è esclusa la punibilità di chi abbia commesso un fatto, configurato e sanzionato in condizioni ordinarie come reato (ad es. lesioni personali, omicidio etc.), qualora vi sia stato costretto dalla legittima ‘necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta’ purché la sua reazione risulti essere adeguatamente proporzionata rispetto all’offesa minacciata. Tale vincolo di proporzionalità è all’origine di diverse interpretazioni e pronunciamenti giurisprudenziali.
La Cassazione ha stabilito con un orientamento consolidato che l’apprezzamento della proporzione tra offesa e difesa non può che essere qualitativo e relativistico. Secondo questo orientamento, la Cassazione ritiene che in tema di legittima difesa, il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l’integrità fisica), ed il danno inflitto con l’azione difensiva (la morte dell’offensore) abbia un’intensità e un’incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell’inizio dell’azione omicida).
Per Faib la formulazione attuale alla base dell’orientamento giurisprudenziale appare insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente soprattutto laddove ai fini del riconoscimento della legittima difesa ricorrano ampi margini di discrezionalità nello stabilire la proporzionalità tra offesa e difesa. In questo Faib ha apprezzato che i DDL in discussione intervengano sui diversi profili finalizzati all’ampliamento dell’esimente della legittima difesa.
La Faib ha auspica che i Disegni di Legge in discussione siano ricompresi in un testo unico che sintetizzi le varie proposte ritenute in alcuni casi complementari in quanto l’inasprimento delle pene e delle sanzioni contenute in alcuni Disegni possono e debbono convivere con le ipotesi di allargamento del concetto di legittima difesa.
L’aggredito è sempre la parte offesa oltre che più debole, che sopporta l’aggressione, soggetta all’effetto scioccante della sorpresa, nel quale il malintenzionato ha il vantaggio della prima mossa e di aver previsto un piano d’azione, calcolato i tempi e deciso le modalità, e il soccombente- persona abituata a lavorare e non a maneggiare armi o altri strumenti contundenti- nella generalità dei casi- non ha e non può avere la capacità di dosare- come vorrebbe la vigente legislazione e la giurisprudenza prevalente- la giusta ed equilibrata reazione, in quanto non è in grado di conservare la lucidità sufficiente né la possibilità di intuire le reali intenzioni dell’aggressore. Modificare pertanto il principio di proporzionalità tra difesa e offesa arrivando ad un grado di maggior definizione appare importante perché è invalsa la convinzione che qualsiasi reazione possa far passare dalla parte del colpevole l’aggredito. La legittima difesa deve essere riconosciuta e presunta in tutti gli atti diretti a respingere l’ingresso mediante modalità violente di sconosciuti in abitazioni o nelle attività commerciali/imprenditoriali, o nelle immediate adiacenze, come proposto. Si ritiene giusto estendere il concetto di esimente e punire più severamente la violazione del domicilio abitativo o imprenditoriale con il raddoppio delle pene ed escludendo qualsiasi responsabilità per danni vantati da chi si è volontariamente e proditoriamente introdotto nelle sfere tutelate e di accrescere la possibilità di legittima difesa così come proposto così come si condivide la previsione di stabilire in capo allo Stato tutte le spese di giustizia e gli oneri connessi al procedimento eventuale nei confronti di chi ha esercitato la legittima difesa.
L’auspicio è quello di operare per dare maggiore sicurezza e non dover mai incorrere nelle fattispecie originanti la legittima difesa.
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