Come è noto il comma 1132 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 interviene sulla nuova disciplina istitutiva dell’Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui alla Legge annuale sulla Concorrenza (Legge n. 124/2017) prorogando i seguenti termini:
- Il termine per l’iscrizione all’Anagrafe da parte dei titolari della relativa autorizzazione o concessione di distribuzione. Tale termine viene prorogato dagli attuali 180 giorni a 360 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge sulla Concorrenza (dunque, dal 25 febbraio 2018 al 24 agosto 2018) (punto 1)
- Il termine entro il quale il titolare dell’impianto deve adeguare il proprio impianto ricadente (al momento dell’iscrizione all’Anagrafe) nelle fattispecie di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Tale termine viene prorogato da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge sulla Concorrenza (dunque, dal 29 agosto 2018 al 29 febbraio 2019) (punto 2)
- Il termine entro il quale – laddove il titolare dell’impianto di distribuzione non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento – lo stesso titolare deve cessare l’attività di vendita dei carburanti. Tale termine viene prorogato dagli attuali nove a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge sulla Concorrenza (dunque, dal 29 maggio 2018 al 29 novembre 2018). Nel caso in cui il titolare non provveda alla cessazione dell’attività di vendita dei carburanti entro il termine come sopra prorogato, il MiSE commina allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria.
Ora una nota del MiSE ricorda che sarà disponibile a breve sul sito del Ministero la Piattaforma informatica per l’iscrizione all’Anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali e la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come previsto dalla Legge sulla Concorrenza 124/2017.
Il termine dell’obbligo di iscrizione, dunque, è stato prorogato al 24 agosto 2018 come già ricordato sopra dall’articolo 1, comma 1132, della Legge 205/2017 di Bilancio 2018.
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente al MiSE unicamente attraverso la Piattaforma telematica per consentire l’interoperabilità tra le banche dati del Ministero e dell’Agenzia delle Dogane così come richiesto dalla Legge sulla Concorrenza, senza alcun onere di invio cartaceo da parte degli aventi l’obbligo di comunicazione.