La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, prevede, all’art. 1, commi 919-927, alcune disposizioni riguardanti le regole di fatturazione, deduzione e detrazione IVA per i gestori di impianti per la distribuzione di carburanti e i relativi clienti che acquistano nell’esercizio di impresa, arte e professione.
Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica. In caso di emissione della fattura con modalità diverse, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D. Lgs. n. 471/97.
L’obbligo di fatturazione elettronica è previsto in generale per tutte le operazioni commerciali tra operatori economici a far data dal 1° gennaio 2019. Partire dalla filiera dei carburanti ha un significato e un obiettivo strategico: ridurre le frodi IVA che penalizzano le imprese del settore che operano correttamente.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis.1 del DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente pagati tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Tali disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1° luglio 2018. I soggetti titolari di partita IVA, dunque, non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica. Contestualmente viene abrogata la disciplina relativa alla scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997.
A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto infine un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.
Per ulteriori delucidazioni, informazioni e assistenza tecnica gli uffici territoriali della Faib Confesercenti sono a disposizione dei gestori.