L’Agenzia delle Dogane con una nuova circolare del 9 giugno u.s., conferma l’obbligo, in capo al titolare dell’impianto di distribuzione carburanti, di una “immediata” comunicazione obbligatoria a seguito della verifica, da parte di quest’ultimo, di differenze rilevanti su trasporti/scarichi definiti “alla rinfusa” di più partite di prodotti energetici per carichi predeterminati.
Tale comunicazione, da inviare all’Ufficio delle Dogane competente nel territorio di riferimento, dovrà avere ad oggetto l’eventuale differenza di volume superiore (in aumento o diminuzione) alle tolleranze ammesse, riscontrata al momento dello scarico del prodotto (tali differenze emergeranno dal quantitativo riportato nel DAS e destinato al medesimo esercente rispetto a quello effettivamente consegnato).
Di fatto, quindi, l’obbligo della comunicazione in capo all’esercente nasce esclusivamente nel caso in cui si riscontri:
- una differenza quantitativa, in più, in misura superiore all’1%
- una differenza quantitativa, in meno, in misura superiore al 2% oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti (0,5% Tab. B del D.M. n.55/00)
Un ulteriore aspetto molto importante risiede nelle differenze riscontrate rientranti nei limiti di tolleranza, che non danno luogo ad alcuna comunicazione, ma che non danno luogo al recupero dell’accisa dando uniformità con la disciplina tributaria riguardante i depositi commerciali. Infatti, con riguardo alle differenze di prodotto riscontrate nella verifica dei depositi commerciali, la Circ. n. 6/D del 2015 consentiva di non addebitare l’accisa sulle deficienze ed eccedenze rientranti nelle tolleranze ammesse, uniformando tale regime tributario anche agli impianti di distribuzione. Tale trattamento in virtù del quale non si dà luogo a tassazione, “…ricorrendone i medesimi presupposti…”, trova quindi applicazione anche per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nei limiti delle tolleranze per essi stabilite in materia, rispettivamente sia in ambito di eccedenze che di cali.
La ratio appena descritta deriva, altresì, dal fatto che è del tutto esclusa l’operatività della presunzione di acquisto/cessione ai sensi della disciplina dell’IVA per le eccedenze di prodotti energetici rientranti nelle soglie di tolleranza per i quali non si dà luogo al recupero dell’accisa. Di conseguenza le medesime previsioni di non addebito dell’accisa, ovvero l’esigenza di tener conto dei fenomeni fisici di dilatazione o contrazione di volume dei prodotti per effetto di variazioni della temperatura, rileva quale presupposto per l’irrilevanza ai fini dell’IVA. Da qui la piena aderenza della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto con applicazione di un trattamento uniforme, in entrambe le discipline impositive, delle deficienze e delle eccedenze di prodotti.
Leggi la Nota di approfondimento sul punto