Il Senato nei giorni scorsi ha approvato con alcune modificazioni il testo del Disegno di Legge annuale per la Concorrenza, AS 2085, recante ai Commi da 99 a 119 le norme di interesse per il settore, con particolare riferimento alla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione.
Il testo, riepilogando in sintesi:
Comma 99 – Si conferma la seguente integrazione all’art. 83-bis comma 17 DL n. 112/2008 ss.:
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo, come individuati da apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
Pertanto è ribadita la vigente liberalizzazione per l’esercizio dei distributori di benzina e gasolio, senza condizioni (es. chiusura di impianti esistenti), né vincoli commerciali (es. contingentamenti, distanze o superfici minime commerciali). Si conferma che gli obblighi connessi alla compresenza di più tipologie alternative di carburanti eco compatibili (es. metano per autotrazione) esplicano i loro effetti purché tali ultime prescrizioni non risultino tecnicamente ed economicamente onerose e di fatto sproporzionate per l’azienda. Si tratta di una mediazione che non tiene conto delle direttive europee in materia ambientale e in contraddizione con la ricerca della migliore qualità dei carburanti.
Comma 100 – Si prevede l’adozione dell’anzidetto Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui alla norma modificata dal precedente Comma 99, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge annuale per la Concorrenza in esame.
Comma 101 – Si conferma l’introduzione presso il MiSE di un’Anagrafe degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, finalizzata ad ampliare la banca dati ministeriale già istituita ai sensi dell’art. 51 Legge n. 99/2009 ss. ed implementata periodicamente con i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Dogane entro il 30 giugno di ogni anno e, in prima applicazione, entro il prossimo 1o settembre 2017 (potranno accedervi per consultazione la stessa Agenzia, le Regioni e la Cassa conguaglio GPL).
In tale ottica, si ribadisce la previsione di un successivo Decreto del MiSE, che dovrebbe riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti riducendo il numero dei componenti e contemplando la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un Rappresentante per l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).
Comma 102 – E’ previsto l’onere per i titolari di autorizzazione (Società petrolifere concessionarie e retisti privati) di iscriversi alla predetta Anagrafe entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge in esame.
Comma 103 – I titolari medesimi, contestualmente all’anzidetta iscrizione all’Anagrafe degli impianti di distribuzione, dovranno autocertificare al MiSE, alla Regione ed al Comune competenti per territorio, nonché all’Agenzia delle Dogane, l’esistenza o meno per il proprio impianto delle previste situazioni di incompatibilità relative alla sicurezza della circolazione stradale, impegnandosi in caso affermativo al tempestivo adeguamento dell’impianto incompatibile entro un anno dall’entrata in vigore ed alla successiva autocertificazione a conclusione dei lavori – o perizia giurata di tecnico abilitato – attestante la compatibilità dell’impianto stesso.
Comma 104 – Si ribadisce che l’eventuale mancato adeguamento dell’impianto incompatibile, implicherà per il titolare la cessazione dell’attività, lo smantellamento dell’impianto e la contestuale decadenza, sia per quanto concerne l’autorizzazione o concessione a livello locale, sia per quanto attiene alla licenza di esercizio sotto il profilo doganale.
Comma 105 – Si intende che il MiSE, al fine di riscontrare le corrette iscrizioni alla predetta Anagrafe degli impianti di distribuzione, si avvarrà non soltanto dei dati già in possesso della PA e delle competenti Regioni, ma anche delle comunicazioni periodiche provenienti dagli Enti Locali e dall’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto l’adeguamento o meno delle descritte situazioni di incompatibilità.
Comma 106 – Si conferma inoltre che il titolare, qualora ometta di inviare al MiSE la predetta autocertificazione di compatibilità/incompatibilità dell’impianto di distribuzione carburanti, contestuale all’iscrizione obbligatoria nell’Anagrafe generale, rischierà l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500 a € 7.000 per ogni mese di ritardo rispetto al sopra richiamato termine semestrale, con diffida ministeriale ad adempiere entro trenta giorni a pena di decadenza dall’autorizzazione o concessione.
NB: i proventi di tali sanzioni spetteranno al predetto Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva carburanti, sino al 31 dicembre 2017, termine scaduto il quale i proventi stessi verranno acquisiti all’entrata di bilancio dello Stato.
Comma 107 – Si chiarisce poi che le funzioni e competenze della Cassa conguaglio GPL, nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, confluiranno a partire dal 1° gennaio 2018 nelle attribuzioni di Acquirente Unico Spa tramite l’OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano), di cui all’art. 7 D. Lgs n. 249/2012 e ss., ancorché in regime di separazione contabile.
Pertanto, con medesima decorrenza dal 2018, sarà trasferita a tale Organismo Centrale anche la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti ex art. 6 D. Lgs n. 32/1998 e ss., su cui gravano gli oneri per le attività confluite, in modo tale da garantirne l’autonomia patrimoniale rispetto alle altre funzioni svolte dall’OCSIT, fermo restando che le stesse attività trasferite continueranno ad essere esercitate in conformità agli indirizzi operativi del MiSE e proseguiranno sino all’esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo.
Comma 108 – L’iscrizione alla sopra descritta Anagrafe ministeriale degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale è per le società petrolifere conditio sine qua non per la validità del loro titolo autorizzativo o concessorio.
Comma 109 – A titolo esemplificativo dell’essenzialità di tale requisito, finanche il rilascio al gestore del Registro annuale di carico e scarico da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane sarà subordinato alla verifica presso l’Anagrafe che l’impianto sia stato iscritto dal titolare e dichiarato compatibile a norma di Legge (v. Commi 101 – 103).
Comma 110 – Il titolare dell’autorizzazione, ove dichiari che l’impianto ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al precedente Comma 103 senza cessare l’attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dall’entrata in vigore della Legge concorrenza in esame, incorrerà in una sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000 a € 15.000 a cura del MiSE per ogni mese di ritardo rispetto alla scadenza del predetto termine utile, con chiusura immediata dell’esercizio.
NB: i proventi di tali sanzioni spetteranno per il 70% al competente Comune e per il residuo 30% al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
Per quanto concerne altri aspetti rilevanti per il settore si conferma che:
Comma 113 – In riferimento all’autocertificazione cui i titolari saranno tenuti in sede di iscrizione all’Anagrafe MiSE, si precisa che ai fini della sicurezza nella circolazione stradale gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati e delimitati dai Comuni a norma di Legge si reputano incompatibili:
- qualora privi di sede propria, per cui ogni rifornimento abbia luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell’art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada);
- se situati all’interno di aree pedonali, a norma dell’art. 3 comma 1 nr. 2) medesimo D.Lgs 285/92 (Codice).
Comma 114 – Allo stesso modo, agli stessi fini di sicurezza nella circolazione stradale, gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati e delimitati dai Comuni a norma di Legge si reputano incompatibili:
- se ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade ad uso pubblico (incroci ad Y) ed ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi in più strade pubbliche;
- qualora ricadenti all’interno di curve con raggio non oltre mt. 100, salvo che si tratti di unico impianto in comuni montani;
- se sprovvisti di sede propria, per cui ogni rifornimento abbia luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell’art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada).
Comma 116 – Salvo i casi delle aree di servizio per il cui ripristino siano stati già sottoscritti specifici accordi od atti amministrativi, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti che cessino l’attività entro tre anni dall’entrata in vigore della Legge in esame comunicheranno al competente Comune l’avvio delle seguenti procedure di dismissione – previste dal successivo Comma 118 – tese a prevenire rischi per la sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria:
- smantellamento delle attrezzature fuori terra;
- rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi;
- messa in sicurezza delle strutture interrate;
- esecuzione di indagini ambientali ai sensi del DM ambiente n. 31/2015 ove necessario in caso di contaminazione, avvalendosi degli Accordi di programma di cui all’art. 246 D.Lgs n. 152/2006 – Codice ambientale;
- bonifica del sito, in caso di accertata contaminazione (v. predetti Accordi di programma);
- rimozione delle strutture interrate, in caso di riutilizzo dell’area di servizio.
Il testo ora passa alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva del Disegno di Legge annuale per la Concorrenza.