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Esso. Faib, Fegica e Figisc ribadiscono netta contrarietà al modello grossista e denunciano gravi ed irreparabili danni ai gestori a marchio

essoLe Associazioni dei gestori in una risposta unitaria ad una nota della Compagnia nella quale aveva dichiarato che “il disegno di attuazione del modello “grossista con Marchio” non determina in alcun modo l’uscita dal mercato di distribuzione dei carburanti” prevedendo lo stesso modello il mantenimento del marchio e della presenza a tutela della qualità del prodotto distribuito, non registrandosi neppure modifiche dei rapporti contrattuali in essere con i gestori sino a scadenza dei contratti stessi, riaffermano tutte le loro preoccupazioni per l’attuazione del modello grossista.
Le tre sigle infatti hanno rimarcato “la  più viva preoccupazione in ordine all’attuazione del  modello sin qui adottato che ha prodotto e sta producendo gravi ed irreparabili danni e pregiudizi alle gestioni “cedute””.
Faib, Fegica e Figisc nella nota chiariscono anche che dal punto di vista sindacale la Esso non può dirsi estranea  “ai rapporti economici e contrattuali tra il nuovo operatore e il gestore ceduto” essendo questa tesi smentita “nei fatti oltreché dalla corretta applicazione delle normative, sopratutto in considerazione che gli stessi gestori sono tenuti al rispetto dei numerosi e complessi obblighi derivanti dalla loro attività espletata appunto sotto i Marchi ed i segni distintivi della Esso, incluse le carte petrolifere e l’ampia gamma di offerta della Esso”.
Le Associazioni contestano anche “il trasferimento ai nuovi acquirenti del Fondo di Fine Gestione” – come un atto prevaricante e ribadiscono la necessità “di legare il rinnovo dell’Accordo collettivo ex Legge 57/2001 a precise clausole che uniformino le condizioni economiche ed i margini di tutti i gestori collegati al colore e alla qualità Esso, sia che siano collegati direttamente alla Esso stessa che ai nuovi grossisti con Marchio, cessionari degli impianti Esso”. Dovendosi in alternativa ipotizzare “una fattispecie scolastica di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della Legge 192 del 1998”, realizzata in presenza di una “triangolazione” contrattuale evidente.

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