Dopo Enerpetroli e Petrolifera Adriatica, Faib, Fegica e Figisc scrivono anche a Vulcan Gas e Basile Petroli per richiedere incontri per avviare negoziati coma da Legge 57/2001.
Nella nota le tre Federazioni, come avevano già comunicato ad Enerpetroli e Petrolifera Adriatica, ricordano che “il quadro normativo di riferimento, generale e speciale di settore, relativo alla distribuzione dei carburanti della rete ordinaria prevede – art.19, comma 3, Legge 57/2001 – che i rapporti economici fra i titolari di autorizzazione ed i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti siano regolati nell’ambito di specifici accordi collettivi aziendali, stipulati con le scriventi Federazioni, nella loro qualità di Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Negli accordi aziendali devono essere regolati sia i criteri di formazione dei prezzi di vendita di cui al Regolamento (CE) n.330/2010, ivi compreso il prezzo massimo, sia i rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività collaterali, a quella di distribuzione dei carburanti fino al Bonus di Fine Gestione.”
Le sigle sindacali rimarcano che al contrario “l’attuale quadro negoziale tra gestore e …azienda… è regolato in regime di accordi one to one, quindi fuori dal quadro normativo di settore.” A tal proposito “ le scriventi Federazioni intendo denunciare come, in aperta violazione di quanto contenuto al comma 3 dell’art. 19 della Legge del 5 marzo 2001 n.57, nonché in palese dispregio dei principi di correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione dei contratti”, Vulcangas – Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. e Basile Petroli S.p.A. applichino ed impongano “condizioni economico evidentemente vessatorie, inique e discriminatorie.”
Faib, Fegica e Figisc sottolineano anche che “È ancora più grave che ai gestori degli impianti acquisiti dalla Esso Italiana S.r.l.,” da parte di Vulcangas – Società Italiana Gas Liquidi S.p.A. e Basile Petroli SpA, “non vengano applicate le condizioni economiche e normative previste dagli Accordi collettivi di Colore vigenti. In particolare quello sottoscritto il 16.07.2014, che pur prevedendo metodologie di vendita perfettamente coerenti” e aggiungono che al contrario, non applicano le condizioni economiche pur essendo messe a conoscenza, preventivamente dalla Società cessionaria, “delle condizioni contrattuali praticate ai singoli gestori, in forza dei richiamati Accordi collettivi.”
Ciò premesso, le Federazioni hanno chiesto formalmente alle due Aziende, ai sensi e per gli effetti della suddetta Legge 57/2001 l’avvio del negoziato volto a definire il necessario Accordo collettivo aziendale e, ove dovuto, la contestuale applicazione degli Accordi di Colore vigenti; allo stesso tempo, le Associazioni dei gestori informano preventivamente il Ministero, che qualora la richiesta non venisse soddisfatta, chiederanno immediatamente l’attivazione della clausola sulle “vertenze collettive” contenuta nel D.Lgs. 32/98. Tanto nei confronti della Esso Italiana S.r.l., quanto nei confronti dei “subentranti”.