Faib Autostrade Confesercenti, Fegica Cisl e Anisa Confcommercio, con una nota congiunta hanno diffidato la Q8 ad interrompere i comportamenti tesi ad aggirare la normativa speciale di settore e le prescrizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015; a cessare immediatamente l’indebita pressione operata nei confronti dei gestori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali le facoltà attribuite dall’art.17 della Legge 27/2012 ai medesimi gestori, comportamenti che integrano abuso di dipendenza economica; a consentire la prosecuzione dell’attività delle gestioni in forza del principio della “continuità gestionale”.
La nota delle Federazioni dei gestori autostradali ha richiamato la classificazione di “pubblico servizio” – ai sensi e per gli effetti della Legge 1034/70 e il continuo richiamo del Legislatore alle prescrizioni obbligatorie in materia di regolazione dei rapporti economico contrattuali che legano i titolari dell’impianto/fornitori ai Gestori, a partire dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57.
All’interno di questo quadro il Legislatore, ha inteso rafforzare il contesto della richiamata normativa di base (Legge 1034/70 e D.Lgs. 112/98) con nuovi provvedimenti cogenti contenuti nell’articolo 28 della Legge 111/2011, così come integrato e modificato dall’articolo 17 della Legge 27/2012, richiamando specificamente la norma che prevede “Fermo restando quanto disposto con il Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra Organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello Sviluppo Economico” ricordando come sempre la Legge n. 27/2012, art. 17, nel 3° comma stabilisca che “I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192”.
La nota sindacale si è resa necessaria perché “la Kuwait Petroleum Italia pretende di condizionare l’esecuzione degli obblighi gravanti sul suo capo in forza della normativa suddetta, con particolare riferimento al principio della “continuità gestionale”, alla sottoscrizione dei gestori delle aree di servizio di cui si è aggiudicato l’affidamento dei servizi carbolubrificanti di un contratto di commissione in sostituzione del contratto di fornitura/affidamento che, in collegamento funzionale con il contratto di comodato/affidamento in uso gratuito, è l’unico consentito attualmente dalla legislazione speciale sopra richiamata.” A questo proposito Faib, Fegica e Anisa osservano che “non risulta, allo stato, che sia stato depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico alcun Accordo collettivo interassociativo, così come prescritto dalla Legge 27/12 (e richiamato nel citato punto 1, comma 2) del documento procedurale già citato), contenente una tipologia contrattuale che sia adottabile in sostituzione del contratto di comodato, fornitura ovvero somministrazione, con l’unica eccezione di un contratto di “commissione” allegato ad un Accordo stipulato tra le scriventi Federazioni e la rappresentanza dei retisti privati organizzata in Assopetroli e Consorzio Grandi Reti che però è inequivocabilmente destinato ed utilizzabile in modo esclusivo per regolare il rapporto tra titolare di autorizzazione e gestori per impianti di viabilità ordinaria, tenuto conto che richiama esplicitamente il D.lgs. 32/1998 e la durata di anni 6 con rinnovo automatico di altri 6, in evidente contrasto con le disposizioni contenute nella Legge 1034/1970 ed il DPR 1269/1971, richiamate dal Decreto Interministeriale del 7.8.2015.”
In questo quadro è evidente per Faib, Fegica e Anisa il tentativo di Q8 di operare una “indebita pressione sui gestori in posizione di dipendenza economica per costringerli alla sottoscrizione di un contratto di commissione unilateralmente e perciò stesso illegittimamente definito nelle sue parti essenziali dall’Azienda stessa: contratto di commissione che, con un artificio giuridico introdotto da Kupit, diventa “assorbente” rispetto al contratto di comodato prescritto dalla norma richiamata in modo tale che il gestore viene espropriato di ogni possibilità di avere garantita la durata contrattuale disposta dalle Leggi speciali che regolano la distribuzione carburanti.”
Faib Autostrade Confesercenti, Fegica Cisl e Anisa Confcommercio denunciando tale condotta, hanno diffidato Q8 ad interrompere ogni atto o azione in contrasto con le norme di settore sul segmento autostrade e a ripristinare condizioni economico-normative “eque e non discriminatorie” ai singoli gestori avvertendo che diversamente saranno avviate le opportune iniziativa giudiziale a tutela dei diritti dei singoli gestori e delle stesse Associazioni di Categoria.
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