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Terzo prodotto: la Corte Costituzionale dichiara legittimo l’obbligo di erogare prodotti a minore impatto ambientale sotto il duplice profilo costituzionale e comunitario

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 105 del 5 aprile 2016, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità dell’art. 1 comma 1, lettere d) ed e), Legge Regione Lombardia n. 34/2014 e ss. (Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche artt. 88 e 89 LR n. 6/2010 – Testo Unico commercio e fiere), promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri per presunta violazione dell’art. 117 commi 1 e 2 Cost. in riferimento agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’UE 25 marzo 1957.
Pertanto l’efficacia delle citate disposizioni regionali impugnate dal Governo, recanti l’obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti – nuovi o preesistenti da ammodernare – di erogare prodotti a minore impatto ambientale quali elettricità, metano e GPL, è stata confermata dalla Consulta che le ha ritenute legittime sotto il duplice profilo costituzionale e comunitario.
Riepilogando in sintesi, ad avviso del Presidente del Consiglio, che aveva impugnato le norme, della Regione Lombardia, si presentavano diversi profili di illegittimità, perché:

– Violerebbero, riecheggiando le note tesi della GDO, in primo luogo la libera concorrenza, imponendo l’anzidetto obbligo ai soli gestori di impianti nuovi o preesistenti da ammodernare, creando così una rilevata ‘asimmetria’ nel settore, in presunto contrasto con il richiamato art. 117 comma 2 Cost., lettera e), di cui sarebbe espressione l’art. 83-bis comma 17 DL n. 112/2008 e ss. (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico) ai sensi del quale l’installazione e l’esercizio di un impianto non possono essere subordinati all’obbligo di erogare “più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo”;

– sarebbero altresì discriminatorie, non estendendo obblighi analoghi anche agli operatori già attivi, creando in tal modo eventuali ‘barriere’ all’ingresso nel mercato interessato, in presunto conflitto con il medesimo art. 117 comma 1 Cost. in relazione ai richiamati artt. 49 e 56 TFUE recanti i principi comunitari della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Tali questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate dalla Corte ‘non fondate’ con le seguenti motivazioni:

1. non sussiste alcuna violazione dell’art. 117 comma 2 Cost., lettera e), poiché è da escludere il lamentato contrasto delle norme regionali impugnate con il sopra enunziato art. 83-bis comma 17 DL 112/2008 e ss. secondo cui la contestuale presenza di più tipologie di carburante per l’installazione e l’esercizio di un impianto non può essere imposta in via assoluta, ma solo nella misura in cui risulti tecnicamente possibile da realizzare, oppure non comporti costi eccessivi o sproporzionati. Pertanto l’obbligo vigente nella Regione Lombardia è del tutto conforme alla predetta norma statale in quanto può essere derogato qualora ricorrano le medesime condizioni prescritte a livello nazionale, vale a dire ogni qual volta l’adempimento risulti impossibile sotto il profilo tecnico oppure sia fonte per il gestore di costi economici eccessivi e sproporzionati rispetto alle finalità dell’obbligo stesso;

2. né vale invocare al riguardo la precedente Sentenza n. 125/2014 con cui la Corte ha dichiarato illegittima per effettiva violazione del citato art. 117 comma 2 Cost., lettera e), una disposizione della Regione Umbria che prescriveva ai soli nuovi impianti di erogare “benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell’obbligo”, poiché tale fattispecie non è comparabile all’impugnata norma della Regione Lombardia, che viceversa estende il vincolo in questione anche agli impianti già esistenti qualora i gestori decidano di ammodernarli (aggiungendo nuovi prodotti, o ristrutturando in toto) sino al raggiungimento di tutti gli obiettivi della programmazione, tra i quali la Giunta annovera espressamente interventi tesi a migliorare la qualità dell’aria, ad es. tramite adeguata localizzazione degli erogatori di elettricità, per la tutela di interessi pubblici;

3. non sussiste altresì alcuna violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. in relazione agli artt. 49 e 56 TFUE, in quanto le norme regionali impugnate non ledono la libera concorrenza attraverso ipotetiche discriminazioni nei confronti dei gestori di nuovi impianti. Pertanto i criteri migliorativi dell’efficienza ambientale cui si ispirano tali norme, ancorché diversamente modulati dalla Regione per gli impianti nuovi rispetto a quelli preesistenti (ad es. erogazione GPL), non creano tuttavia alcuna barriera nei confronti di chi entri per la prima volta sul mercato poiché risultano proporzionali rispetto agli obiettivi perseguiti.

In virtù di quanto appena illustrato la Corte Costituzionale, nel confermare con la Sentenza 105 del 5 aprile u.s. la legittimità dell’art. 1 comma 1, lettere d) ed e), LR Lombardia n. 34/2014, ha mantenuto contestualmente l’efficacia degli artt. 88 e 89 LR Lombardia n. 6/2010 e ss. (TU commercio e fiere).

“Con la sentenza – ha dichiarato il Presidente Faib Martino Landi – la Corte ha ribadito il principio fondamentale della sovranità delle Regioni a legiferare in materia di programmazione delle attività e del Governo del territorio sotto il profilo del benessere ambientale e sanitario. La Regione ha colto un significativo duplice obiettivo: favorire l’ammodernamento della rete con l’introduzione dei prodotti eco compatibili e e la possibilità di migliorare la qualità dell’aria; dall’altra ha dato la possibilità di utilizzare uno strumento straordinario di risparmio che può derivare da una decisa accelerazione degli investimenti sulla realizzazione di nuove colonnine di Metano e Gpl sugli impianti di distribuzione carburanti.
Questi due carburanti sono notoriamente più economici oltre ad essere ecologicamente puliti. I motori a gas metano producono fino al 25% in meno delle anidride carboniche e l’80% in meno di composti promotori dell’ozono. A parità di percorrenza, il gas metano consente risparmi consistenti, fino al 65 % rispetto alla benzina. Il mercato delle auto a metano sta crescendo rapidamente a fronte di una rete vendita che conta a livello nazionale su poco meno di 1000 impianti. E’ un terreno su cui lavorare per contenere i costi di trasporto della mobilità privata. Questa è una linea da incoraggiare e supportare. Bene stanno facendo le Regioni che prevedono le colonnine metano e Gpl sulle nuove stazioni e incentivi per l’installazione su quelle già esistenti. E’ un forte incentivo alle nostre strutture territoriali ad incalzare quelle Regioni che ancora non si sono mosse”.


 

Riportiamo di seguito il testo regionale attualmente in vigore, così come legittimamente integrato dalle disposizioni impugnate dal Governo ma conservate dalla Consulta:

“Art. 88 – Modifiche degli impianti.

Comma 1. [abrogato].
Comma 2. [abrogato].

Comma 3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;

b) ristrutturazione totale dell’impianto;

c) trasformazione di impianti da servito in impianti di cui all’articolo 82, comma 1, lett. f).

Comma 3-bis. Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui al comma 3 è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell’autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai vigili del fuoco, all’ARPA, all’ASL, all’Agenzia delle dogane competenti per territorio e all’ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

Comma 4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione relativa all’applicazione del presente articolo sono determinate dai provvedimenti di cui all’articolo 83. Alle modifiche soggette a preventiva autorizzazione si applica la disciplina del silenzio- assenso di cui all’articolo 87, comma 7.

Comma 4-bis. Le modifiche di cui al comma 3, lettere a) e b), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente sono subordinate ai medesimi obblighi previsti dall’articolo 89 per l’apertura di un nuovo impianto, ivi incluso, nelle aree urbane individuate dalla Giunta regionale, l’obbligo relativo agli erogatori di elettricità per veicoli elettrici, salvo che nel contesto considerato l’installazione degli erogatori di energia elettrica, GPL o metano, sia tecnicamente impossibile o, comunque, abbia un costo sproporzionato all’entità della modifica, in conformità ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera.

Art. 89 – Misure per il completamento della rete distributiva di metano e di GPL.

Comma 1. Per perseguire le finalità di cui all’articolo 81, comma 1, lettera d), e al fine di assicurare un’adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano e GPL, la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano e GPL per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.

Comma 2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di carburante a metano di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. Nei bacini in equilibrio per il prodotto metano, i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL o in alternativa del prodotto metano e, in aggiunta ai precedenti, nelle aree urbane individuate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale dell’erogatore di elettricità per veicoli, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull’intero territorio regionale. L’obbligo di dotarsi dell’erogatore di elettricità per veicoli può essere assolto, d’intesa con il Comune competente, anche individuando una localizzazione dell’erogatore su area pubblica o privata diversa dal sedime dell’impianto oggetto di istanza autorizzatoria. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all’obbligo di erogazione del prodotto a basso impatto ambientale, individuato ai sensi del presente comma: metano o, limitatamente ai bacini in equilibrio per tale prodotto, GPL. Il comune, su richiesta del titolare dell’autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all’allacciamento della rete di fornitura del gas metano e GPL non imputabili al titolare dell’autorizzazione o della concessione autostradale.

Comma 3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1.

Comma 4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate all’obbligo di dotarsi del prodotto metano, secondo criteri e modalità dalla stessa definiti con apposita deliberazione, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici ed oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell’obbligo medesimo. In tal caso l’impianto deve, comunque, dotarsi del prodotto GPL.”.