Vai al contenuto
Home » Iscrizione nel registro delle imprese, Faib a Scajola: il calcolo del diritto annuale sia al netto delle accise, in modo strutturale

Iscrizione nel registro delle imprese, Faib a Scajola: il calcolo del diritto annuale sia al netto delle accise, in modo strutturale

La Faib Confesercenti ha rivolto un invito pressante al Ministro dello Sviluppo Economico, in merito alla determinazione delle misure del diritto annuale richieste per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Nella nota inviata al Ministro Scajola, la Faib ricorda che “ l’art. 44 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la cui approvazione, a gran voce richiesta dalla scrivente associazione per porre rimedio ad una evidente sperequazione ai danni della categoria dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, era stata proposta dal Suo stesso Dicastero nell’ambito della legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha stabilito, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, che, fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell’art. 18 della legge n. 580/93, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all’ art. 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al Dm n. 359/01, deve essere inteso al netto delle accise.”
La Faib sottolinea al Ministro che “ le indicate “disposizioni di portata più generale e di durata non limitata”, non sono mai state adottate, né – a quanto ci è dato sapere – proposte nel corso di tutto il periodo successivo all’entrata in vigore della norma.”
Nella lettera indirizzata all’on. Scajola la Faib paventa che “ per il 2010 e per gli anni a venire, i gestori degli impianti saranno nuovamente tenuti a pagare il diritto annuale in relazione a ricavi comprensivi delle accise, che pesano per una percentuale rispondente a oltre il 50% degli introiti di tali soggetti e dunque non possono essere considerati indice di una reale capacità economica, cui si rapporta l’art. 18 della legge n. 580 per farne derivare gli importi del diritto annuale per le imprese iscritte nella sezione generale del registro.”
La Federazione ha segnalato al Ministro che ”la legge n. 99/09, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 31 luglio, è entrata in vigore il 15 agosto 2009; dunque, scadendo il termine per il pagamento con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo il 5 agosto 2009, i soggetti interessati non avrebbero potuto formalmente beneficiare delle nuove norme. E, infatti, a noi consta che la maggior parte delle imprese abbiano provveduto al versamento del diritto annuale 2009 ponendo a base del calcolo del fatturato i ricavi comprensivi delle accise, ritenendo di poter compensare le somme versate in eccedenza entro il termine di pagamento del diritto relativo all’anno 2010, come peraltro chiarito dalla circolare della DGMCVNT, Ufficio XII – Sistema Camerale del 14 luglio 2009 (DO63772), la quale ha anche spiegato che, nel caso in cui le imprese non si avvalgano di tale facoltà, le stesse possono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
Alla luce di quanto denunciato la Faib ha ricordato che il punto fa parte del pacchetto del cosiddetto Protocollo Scajola ed ha chiesto al Ministro che “ si impegni urgentemente per una conferma – quanto meno per l’anno in corso ed in attesa di modifiche normative strutturali – del regime relativo al pagamento del diritto annuale da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti in applicazione per l’anno 2009 per effetto dell’art. 44 della legge n. 99/09 e che vengano forniti chiarimenti circa il contenuto della documentazione atta a comprovare la non sussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.