La Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, con Sentenza n. 149/2/15 emessa in secondo grado di giudizio, il 18 maggio u.s. su appello promosso dal Comune di Termoli, in merito all’avviso di accertamento per il recupero di alcune annualità pregresse della TARSU nei confronti di un’azienda associata esercente la distribuzione dei carburanti, ha confermato la pronunzia del collegio di primo grado condannando l’Ente locale a sostenere le spese processuali.
A tal proposito, è appena il caso di ricordare che i Giudici di primo grado avevano accolto il ricorso presentato dal nostro gestore, contro l’accertamento del Comune, ai fini della corretta distinzione tra le aree tassabili e quelle non tassabili.
Pertanto la CTR di Campobasso ha consolidato in materia di imposizione comunale sulla produzione di rifiuti l’orientamento favorevole già affermato in precedenti occasioni (ad esempio con Sent. CTP Campobasso n. 56-3-10), in conformità alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 21 dicembre 1990 (Criteri di applicazione della TARSU per gli esercenti la distribuzione dei carburanti).
La nota ministeriale, a titolo esemplificativo, prevede infatti l’esenzione dalla tassa in questione per le superfici:
• improduttive di rifiuti solidi urbani concernenti l’attività svolta nella stazione di servizio (es. locali inagibili, aree impraticabili o recintate ecc.);
• meramente accessorie rispetto all’attività principale (es. aree verdi o aiuole ornamentali, aree destinate alla sosta temporanea gratuita degli avventori o al passaggio degli autoveicoli ecc.), ferma restando la tassazione autonoma per l’officina di riparazione e per ogni ulteriore locale con funzioni distinte dalla stazione di servizio;
• escluse a norma di Legge dalla tassazione sui rifiuti solidi urbani, perché produttive di rifiuti speciali o tossici e nocivi.