Con una nota al Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Sen. Simona Vicari, e al Direttore Generale Mercato Concorrenza e Consumatore Vigilanza e Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, Dr. Gianfrancesco Vecchio, le tre Federazioni dei gestori carburanti hanno chiesto la modifica della determinazione della tariffa del Diritto Camerale.
Nella nota Faib, Fegica e Figisc richiamando il fatto che “il diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese è determinato, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, coprendo il fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del Registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti”, sottolineano che “Il sistema, così delineato, rischia di comportare, in mancanza dei necessari interventi, una ingiusta sperequazione ai danni di particolari categorie imprenditoriali ed, in particolare, dei titolari di: impianti di distribuzione dei carburanti.”
Le tre Federazioni nella nota ricostruiscono a beneficio del MiSE l’intero iter che ha determinato l’ingiusto prelievo a carico della Categoria evidenziando che “Ciò in relazione alla definizione di fatturato fornita per la prima volta dal Decreto 23 aprile 2001, con il quale il Ministero (allora dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) ha provveduto a determinare la misura del diritto annuale per il 2001. Ebbene, con il medesimo Decreto il Ministero ha inteso, per fatturato, ai fini del pagamento del diritto annuale da parte delle imprese iscritte alla sezione ordinaria del Registro e diverse dagli Enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 87/92, dai soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell’art. 9 del D. Lgs. n. 173/97 e dalle società ed enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, “la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”. La definizione di fatturato è stata poi definitivamente formalizzata con l’approvazione del Decreto 11 maggio 2001, n. 359, del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Con successiva circolare 22 maggio 2001, n. 3513/C, il Ministero ha fornito più precise indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione delle prescrizioni di tale Decreto, chiarendo che per le imprese individuali, le società di persone, le Società di capitali, gli Enti commerciali ed equiparati, ecc., deve intendersi per fatturato la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’IRAP. Orbene, a ciò consegue che le imprese iscritte alla sezione ordinaria (per il comparto del terziario tutte, ad eccezione di quelle gestite dai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile, iscritte alla sezione speciale del Registro), pagheranno il diritto annuale 2008 applicando al fatturato dell’esercizio 2007 determinate misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato. Considerata la definizione di fatturato fornita dal richiamato Dm n. 359/01, dette imprese dovranno utilizzare, come base di calcolo, il rigo IQ1 del quadro IQ IRAP, il cui valore riportato è comprensivo dei “costi per materie prime, merci, ecc.” (rigo IQ7). Tale modalità di applicazione del sistema è dal punto di vista delle nostre Federazioni eccessivamente penalizzante per la nostra Categoria dei gestori carburanti. Detti operatori sono tenuti ad iscrivere in bilancio, secondo le ordinarie regole di cui sopra, l’importo complessivo dei ricavi, sebbene questo non rappresenti appieno la sostanza economica delle transazioni effettuate: ed infatti, nel caso dei distributori di carburanti, il prezzo di vendita è rappresentato, per circa il 97%, da imposte varie (accise, addizionali e IVA) e dal costo del prodotto (in altri termini, per questi operatori, il ricavo vero è rappresentato da un modestissimo margine). E’ di tutta evidenza, pertanto, che la vera capacità economica di detti soggetti non è rappresentata dall’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio (che deve, obbligatoriamente, essere riferita al valore facciale delle transazioni), bensì dal ben più modesto “margine” economico sul quale essi possono contare. Nella considerazione di detti aspetti, alle tipologie di operatori economici individuate nei distributori di carburante l’Amministrazione Finanziaria ha, da tempo, riconosciuto la peculiarità economica delle operazioni da essi effettuate, sancendo, con l’art. 18, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’applicazione delle semplificazioni contabili consistenti nella tenuta di una contabilità semplificata (in luogo di quella ordinaria), che per detti soggetti si faccia riferimento, in luogo dei ricavi iscritti sui libri contabili ai ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore per i distributori di carburante e alcune altre categorie”.
In conclusione per Faib, Fegica e Figisc “Riferirsi, ai fini dell’applicazione dei diritti dovuti alle Camere di Commercio, ai ricavi facciali (come previsto dal DM n. 359/01, facendo richiamo al quadro IRAP) non è solo eccessivamente penalizzante nei confronti delle indicate particolari categorie di operatori economici, ma rappresenta, in definitiva, una sorta di “strabismo” giuridico, dato che lo stesso legislatore fiscale, con la norma citata, riconosce – come si è visto – la peculiarità di tali soggetti” e perciò Faib, Fegica e Figisc sollecitano nuovamente “una proposta di modifica normativa consistente nella riformulazione del decreto interministeriale n°359 del 11 maggio 2001 capace di sanare tale iniquità” che i gestori carburanti subiscono da anni.