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SISTRI. Aggiornamenti su scadenze e sanzioni. Riconfermata l'esclusione delle imprese con meno di 10 dipendenti

Le prossime scadenze relative alle sanzioni concernenti il SISTRI, previste dal DL 192/14, in via di conversione, si applicano ai soggetti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità e decorrono dal 1° febbraio 2015.
Ricordiamo che, in attuazione dell’Articolo 188-ter comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, il Dm 24.4.2014 ha stabilito che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI sono una serie di soggetti tra cui gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (escluse quindi le imprese che occupano fino a dieci dipendenti).
Alla luce di questo, stante quanto comunicato lo scorso anno dal Ministero, e mai smentito, e preso atto anche di alcune rassicurazioni di conferma ottenute per le vie brevi dal nostro Ufficio nei contatti con la competente Direzione ministeriale, possiamo affermare con sufficiente certezza che le imprese non obbligate ad iscriversi al SISTRI e che non hanno proceduto alla cancellazione non devono dar corso al pagamento del contributo SISTRI, né per il 2014 né per gli anni a venire. 

Nota dell’Ufficio Legislativo Faib Confesercenti
Come è noto, il D.L. 31.12.2014, n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, in via di conversione in legge, all’art. 9 (Proroga di termini in materia ambientale), comma 3, stabilisce che le sanzioni relative al SISTRI, di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015.
Il secondo comma del citato art. 260-bis prevede che i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’ articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
Ricordiamo però che, in attuazione dell’articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, il Dm 24.4.2014 ha stabilito che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (escluse quindi le imprese che occupano fino a dieci dipendenti);
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.
Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Ministero dell’ambiente, con comunicato del 24 giugno 2014, spiegò che i soggetti già iscritti al SISTRI i quali non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al sistema non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014 (scadenza prevista per lo scorso anno a seguito di proroghe), anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.
Rammentiamo che con nostre note le strutture della Confesercenti erano state avvisate del fatto che il Ministero aveva “messo in cantiere” la possibilità di ammettere procedure “massive” di cancellazione dei soggetti non più obbligati all’iscrizione al SISTRI. Tali procedure non risultano, allo stato, essere state adottate.
Tuttavia, stante quanto comunicato lo scorso anno dal Ministero e mai smentito e preso atto anche di alcune rassicurazioni di conferma ottenute per le vie brevi dal nostro Ufficio nei contatti con la competente Direzione ministeriale, possiamo affermare con sufficiente certezza che le imprese non obbligate ad iscriversi al SISTRI e che non hanno proceduto alla cancellazione non devono dar corso al pagamento del contributo SISTRI, né per il 2014 né per gli anni a venire.
La cancellazione dal Sistema, in mancanza di norme di semplificazione delle procedure (le sopra menzionate “cancellazioni massive”), potrà avvenire pertanto anche individualmente, secondo quanto previsto dalle regole di gestione del SISTRI, senza il rispetto di particolari tempistiche.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti all’iscrizione, il pagamento è tecnicamente un atto dovuto, anche se ci rendiamo conto che, in relazione alla mancata partenza effettiva del Sistema, si tratta di una situazione ai limiti della legittimità.
Confesercenti, da sola e nell’ambito di RETE Imprese, ha tentato più volte di ottenere il risultato della cancellazione dell’obbligo, in vista della rimodulazione del Sistema in chiave efficiente, ma attualmente il risultato non è stato raggiunto.
Pertanto, da parte nostra, non possiamo che confermare un obbligo legale al pagamento, per quanto “mal sopportato”.