Il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 30 novembre, ha accolto il ricorso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sospeso l’esecutività della sentenza del Tar del Lazio.
Torna dunque l’obbligo dell’esposizione del cartello del prezzo medio.
In particolare, il Consiglio di Stato, “Ritenuto che i motivi proposti e le questioni sollevate richiedano un più approfondito esame da svolgere nella competente sede di merito; Considerato che, nelle more, nella valutazione comparativa degli interessi in funzione delle rispettive esigenze cautelari appare prevalente quello dell’appellante al mantenimento dello stato delle cose, e che dunque l’istanza cautelare vada
accolta a tali specifici fini di conservazione della situazione intatta” ha fissato l’udienza pubblica per l’8 febbraio 2024.
Sulla questione, Faib, alla luce della decisione del Consiglio di Stato, ribadisce comunque la netta contrarietà all’obbligo di esposizione del cartello del prezzo medio, più volte contestato, di cui non si sente alcun bisogno, nella semplice considerazione che esso non apporta alcun elemento di maggior trasparenza nella formazione del prezzo alla pompa.
Se proprio si vuole fornire una informazione corretta e diffusa, si pensi a trasformare l’adempimento dell’obbligo di esposizione quotidiana del prezzo mediante “cartello” nell’adozione di un semplice “QR-Code” da esporre sugli impianti, che risponderebbe in qualsiasi momento all’esigenza per gli utenti di acquisire sul luogo dell’erogazione del servizio un’informazione già abbondantemente presente sui mezzi di informazione e sui siti istituzionali.
Per Faib, al di là della diatriba giudiziaria, di cui non si sentiva alcun bisogno, questo è il vero punto centrale: una semplificazione che consista nella declinazione dell’obbligo di esposizione del prezzo mediante un QR Code o un’App dedicata gestita direttamente dal Mimit ciò premesso che i contenuti del decreto ministeriale sono molto operativi e poco significativi, nella sostanza, ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione del prezzo dei carburanti e di esposizione del prezzo medio, previsti nella legge n. 99/2009 e nel DL n. 5/2023, convertito nella legge n. 23 e che dunque il provvedimento ministeriale è facilmente modificabile.
Nel merito degli effetti della decisione del Consiglio di Stato, e in attesa di approfondimenti tecnici, per Faib l’auspicio è che nei confronti dei gestori, cui comunque Faib aveva raccomandato massima prudenza e cautela all’indomani della sentenza del Tar del Lazio, non si realizzino comportamenti inflittivi, consistenti nell’irrogazione di sanzioni relative al periodo in cui l’efficacia del decreto ministeriale è stata temporaneamente interrotta, e che, superata il più presto possibile una diatriba tutta giudiziaria, si vada celermente verso la riforma del settore, vero nodo delle sorti della distribuzione carburanti in Italia.