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    Continua sulla rete distributiva l’arbitraria pratica dei prezzi modificati da remoto in orario di chiusura e senza consenso del gestore

Modificare i prezzi di vendita dei carburanti da remoto è ammissibile solo nel turno di apertura del punto vendita, durante l’orario di attività e con il consenso del gestore. Ogni pratica unilaterale integra la commissione di possibili illeciti, oltre che l’abuso di dipendenza economica

 

  La FAIB, sull’argomento,  ribadisce formalmente che l’aggiornamento, ormai quotidiano, dei prezzi di vendita raccomandati dei prodotti petroliferi, nelle diverse modalità adottate, da parte delle aziende titolari/fornitrici, non consente comunque a queste ultime di poter modificare direttamente il prezzo di vendita da remoto nell’inconsapevolezza del gestore, e ciò anche in riferimento alle recenti norme in materia di trasparenza dei prezzi, di cui al DL n. 5/23, convertito in legge n. 23/23, e al Dm 31.3.2023.

    La modifica da remoto nei turni di chiusura e fuori dall’orario di attività esporrebbe infatti le gestioni al rischio concreto di palese violazione delle norme sulla comunicazione dei prezzi, oltre a prevaricare il gestore con riferimento al suo diritto di determinare liberamente il prezzo di vendita all’utenza nel rispetto degli AAEE siglati ai sensi del D. Lgs. 32/98, della L. n. 57/2001, della L. n. 27/2012 e soprattutto in applicazione del Regolamento UE n. 720/2022 sugli accordi verticali e le pratiche concordate.

    Va ricordato infatti che l’esenzione dall’applicazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vieta gli accordi tra imprese che abbiano per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza fissando i prezzi d’acquisto dei prodotti si applica agli accordi verticali a condizione che, direttamente o indirettamente, non comportino la restrizione della facoltà dell’acquirente (nel caso di specie il gestore) di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto delle pressioni esercitate o degli incentivi offerti.

    La questione sollevata, inoltre, presenta robusti profili afferenti l’abuso di dipendenza economica, sanzionato dalla L. n. 192/98, laddove si vietano eccessivi squilibri di diritti e obblighi  tra le parti nell’ambito dei rapporti commerciali, soprattutto quando questi sono strutturalmente integrati e si realizzano con la previsione di condizioni contrattuali  ingiustificatamente gravose, quali l’imposizione di condizioni economico-gestionali o la limitazione della libertà di determinazione degli orari nel rispetto della relativa regolamentazione.

    In questo quadro, la comunicazione dei prezzi raccomandati da parte delle aziende fornitrici potrà essere recepita dalla Gestione, che di conseguenza determinerà il prezzo finale di vendita al consumo, solo ed esclusivamente quando il punto vendita risulta aperto, ovverosia quando è assicurata la presenza del personale addetto ad assistere le fasi di erogazione, nel rispetto della regolamentazione regionale e comunale e nel rispetto delle norme  sulla comunicazione contestuale dei prezzi all’Osservatorio del MiMit e conseguente adeguamento della cartellonistica presente sull’impianto.

    Alla luce di quanto precede, comunicazioni o adozioni di prezzi formulati quando sull’impianto non è assicurata la presenza del Gestore rappresenteranno necessariamente una scelta unilaterale dei fornitori, tale da esporre l’esercizio di vendita a gravi sanzioni, salvo ulteriori danni che possano derivarne, oltre alla violazione delle norme di settore e all’infrazione delle norme sulle esenzioni determinate dal Regolamento UE n. 720/2022, con conseguente violazione dei diritti del Gestore e sconfinamento nell’abuso di dipendenza economica.

    Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra richiamato FAIB auspica che le aziende titolari/fornitrici dei punti vendita desistano da tale comportamento, evitando contestazioni e contenziosi diffusi, e invita le Gestioni, per quanto nella loro possibilità, a non ammettere in simili circostanze modifiche dei prezzi di vendita non ricevibili, salvaguardando i propri diritti.

    In questo contesto, se le Gestioni fossero sanzionate per le predette sopra illustrate circostanze, le stesse potranno comunque rivalersi sul titolare/fornitore, salvo rivendicare i maggiori danni che ne dovessero derivare in ordine all’inasprimento delle sanzioni, alle conseguenze derivanti dall’adozione di un diverso prezzo imposto o da pratiche comunque vietate dalla legislazione vigente.