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Differimento termini per il pagamento dei Diritti Camerali per i Gestori impianti distribuzione carburanti

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2009, in G.U. n. 137, del 16 giugno, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
In particolare, i contribuenti, potranno effettuare i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Dette disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa’, associazioni e imprese con gli indicati requisiti.
Come è noto, alla scadenza del 16 giugno fanno riferimento le disposizioni relative al pagamento dei diritti camerali. Sarà dunque possibile, per le imprese iscritte al Registro, qualora rientranti fra quelle che possono beneficiare del differimento dei termini disposto dal DPCM del 4 giugno, posticipare i pagamenti.
In tal modo, si spera che i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti iscritti alla sezione ordinaria del Registro possano finalmente veder realizzate le giuste aspirazioni di versare i diritti camerali in rapporto ai reali redditi.
Per effetto delle disposizioni, di cui alla legge n. 580/93, che impongono alle imprese iscritte alla sezione ordinaria pagamenti commisurati al fatturato, ed in relazione ai decreti e circolari che collegano la nozione di fatturato al reddito comprensivo delle accise, i gestori rischiano infatti di dover effettuare – anche quest’anno, come nel 2008 – pagamenti commisurati a redditi “non propri”.
Grazie anche all’intervento della FAIB-Confesercenti, è però in via di approvazione, alla Camera, l’art. 44 del disegno di legge n. 1441-TER-B, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, il quale prevede che

“1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata piu` generale e di durata non limitata, anche nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, per le imprese esercenti attivita` di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. (…)

Il disegno di legge, approvato il 14 maggio scorso dal Senato, è attualmente all’esame della Commissione X alla Camera. In caso di approvazione definitiva entro i termini (ora differiti) per il pagamento, i gestori vedrebbero ridursi considerevolmente gli importi da pagare. Il consiglio, per chi può beneficiare della proroga o degli ulteriori termini per il versamento con maggiorazione dello 0,40%, è dunque attendere.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uffici territoriali della Faib Confesercenti.