Doppia condanna per Shell per abuso di posizione dominante e violazione delle condizioni eque e non discriminatorie.
E’ quello che hanno deciso il Tribunale di Massa in funzione di Giudice del Lavoro (Giudice la Dr.ssa Erminia Agostini) in prima istanza e lo stesso Tribunale di Massa in composizione collegiale in sede di reclamo della Compagnia.
Shell è stata condannata dal Tribunale di Massa, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, ad applicare al gestore che è un socio Faib un prezzo di cessione del carburante analogo a quello praticato all’impianto sito sempre in Massa, (stessa trade area, Viale della Democrazia), al netto degli sconti per il servizio di self service e degli sconti di sostegno alle vendite relativi ad iniziative alle quali il gestore ricorrente non aderisca. Il Giudice ha anche condannato la Shell a pagare le spese processuali.
La Compagnia anglo-olandese, che ha già venduto le sue attività alla Q8, ha riportato la stessa condanna in sede di ricorso.
Il gestore aveva chiesto al Giudice di dichiarare l’illegittimità del comportamento tenuto dalla Shell Italia SpA e ordinare alla stessa Compagnia di applicargli un prezzo di acquisto del carburante equiparato al prezzo al quale la stessa vende il prodotto ai gestori degli impianti di distribuzione di AICO UNO Srl presenti nel medesimo bacino di utenza gestiti direttamente da AICO, Società partecipata e controllata da Shell, con lo stesso contratto di comodato, o di applicargli un prezzo di acquisto che sia quantomeno concorrenziale con i prezzi concessi ai gestori dei predetti impianti AICO o ancora di praticargli prezzi di acquisto che gli consentano di applicare prezzi di vendita al pubblico concorrenziali con quelli esitati dai gestori di impianti AICO ovvero con i prezzi dei gestori di impianti, anche di marchi differenti, situati nelle zone limitrofe. In alternativa il gestore chiedeva al Giudice l’autorizzazione di venir meno al patto di rifornimento in esclusiva, previsto dal contratto di comodato e somministrazione, autorizzandolo ad acquistare il carburante sul libero mercato fino a che Shell non gli avesse fornito i medesimi prezzi praticati agli impianti AICO UNO presenti nello stesso bacino d’utenza.
Il Giudice ha ritenuto, nell’ambito di un approfondita analisi del contesto legislativo vigente e della puntuale disamina del contratto intercorrente tra gestore e Compagnia, che, avuto riguardo ai prezzi del carburante praticati da Shell ai gestori d’impianto nella Provincia di Massa, non parendo giustificata l’imposizione al gestore ricorrente di un prezzo di cessione più alto, venendo, quindi, in rilievo un abuso della posizione dipendente, con conseguente nullità dei prezzi imposti, il divieto di pratiche discriminatorie possa consentire di individuare come prezzo di cessione delle future somministrazioni quello stesso praticato da Shell all’impianto più vicino a quello gestito dal gestore.
La doppia sentenza dà ragione al gestore e condanna la Shell che ha fatto sistematicamente ricorso a politiche commerciali che si sostanziano nella pratica di condizioni discriminatorie e inique, fondate sull’abuso di posizione dominante, così come vietato dalle Leggi dello Stato.
A quelle stesse Leggi le Federazioni di Categoria hanno incessantemente fatto riferimento in questi anni di duro confronto sindacale. Parole al vento di fronte alla rapace volontà di sfruttamento e strumentalizzazione dei cavilli giuridici, perpetrata da un management aziendale superficiale e miope, il cui orizzonte spesso era ridotto a mera sopravvivenza di poche settimane, senza alcuna strategia se non quella di depredare i margini dei propri gestori, immaginandosi grandi capacità gestionali.
Il doppio pronunciamento riafferma il quadro di legalità, sempre richiamato e affermato dalle Federazioni di Categoria e dalla Faib, apre scenari nuovi ed inediti e lascia ampi spazi per eventuali azioni risarcitorie per i danni patiti.
Auspichiamo che suoni come monito e serva a riportare sulla terra manager e aziende stordite dal flusso incessante di denaro alimentato dal lavoro sottopagato dei gestori.
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Faib Martino Landi che ha voluto ricordare “il forte e incessante impegno profuso sul terreno legislativo per l’implementazione, anche nella distribuzione carburanti, della previsione dell’istituto dell’abuso di posizione dominante con l’imposizione di condizioni inique e discriminatorie. Un’innovazione legislativa fortemente voluta, che oggi segna un punto di svolta nella governance del settore e avrà un peso specifico anche nelle relazioni industriali. Dopo anni di denunce del comportamento delle Compagnie che avvisavamo avremmo contrastato in tutte le sedi, non esclusa quella giudiziaria, giunge finalmente una condanna esemplare, ed invocata da tempo, che può riequilibrare i rapporti tra gestori e Compagnie.”
Soddisfazione viene espressa anche dalla Faib Confesercenti di Massa. “Mi sembra che si crei un precedente che suonerà come monito al mondo petrolifero – ha detto Adriano Rapaioli, Coordinatore d’area della sede Confesercenti di Massa -. Il Tribunale ha riconosciuto “l’abuso di dipendenza economica” e ha condannato la Shell intanto a praticare al gestore ricorrente gli stessi prezzi dell’AICO, Società concorrente, anche se l’impianto non ha ancora il self e al momento non può competere sul fai da te, ma il prezzo servito, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza gli è stato ridotto di circa 15 cent. Ora pratica gli stessi prezzi dei suoi competitors, naturalmente sul servito. Siamo soddisfatti perché giustizia è fatta e perché questa sentenza potrebbe aprire scenari interessanti per la Categoria, dopo anni di denunce e sofferenze per i gestori e lo stesso sindacato”.