Vai al contenuto
Home » TARES: l'Anci, disponibile ad aprire Tavoli di confronto, conferma la non tassabilità delle aree scoperte

TARES: l'Anci, disponibile ad aprire Tavoli di confronto, conferma la non tassabilità delle aree scoperte

Come già anticipato su questo sito, una delegazione di Confesercenti, con rappresentanti di Faib, accompagnati dai Tecnici del Legislativo e del Tributario confederale, ha incontrato l’Anci lo scorso 10 febbraio per affrontare la questione della TARES e del nuovo tributo TARI sulle aree di servizio carburanti.
L’incontro, che ha fatto seguito alla richiesta avanzata da alcune Federazioni di Confesercenti – tra cui Faib – in merito all’applicazione della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), che ha comportato per le imprese notevoli aggravi, è stato proficuo ed interessante.
La delegazione, consegnando un dossier, ha evidenziato la difficoltà normativa che ha comportato incertezze interpretative e ritardi nell’approvazione dei regolamenti comunali; le imprecisioni diffuse nel calcolo della tassa per alcune categorie di contribuenti; la duplicazione dei costi per lo stesso servizio e l’eterogeneità dei criteri assunti dagli Enti locali.
Sui vari aspetti trattati, Confesercenti ha chiesto l’apertura di Tavoli di lavoro dedicati ai temi oggetto dell’incontro per affrontarli in modo omogeneo e quanto più condiviso, da un punto di vista metodologico e di analisi. L’Anci ha dato la propria disponibilità all’apertura del Tavolo.
Nel merito delle questioni poste dalla distribuzione carburanti, relative alla tassazione delle aree pertinenziali delle stazioni di servizio, il rappresentante dell’Anci ha riconosciuto la fondatezza di un orientamento coordinato verso gli Enti locali finalizzato alla sottrazione sistematica dalle aree tassabili di quelle sottoposte sia a regime di raccolta differenziata, onde evitare l’affermazione di meccanismi di doppia imposizione che delle aree non produttive di rifiuti.
La tariffa, dunque, è non solo dovuta esclusivamente per il sotto pensilina ma, all’interno di quest’area delimitata, deve essere determinata solo su quella parte produttiva di rifiuti non speciali, essendo questi ultimi conferiti a raccolta differenziata, tramite raccoglitori autorizzati.
In particolare si è condiviso l’orientamento delle commissioni tributarie che in più sedi hanno stabilito che devono essere escluse dalla tassazione le superfici costituenti la maggior parte delle stazioni di servizio destinate all’accesso, al transito, ed al deflusso delle autovetture dei clienti dell’impianto stesso; le superfici dell’area assistenza veicoli adiacente le pompe di distribuzione del carburante, in quanto produttive di rifiuti speciali smaltiti autonomamente; la superficie adibita a parcheggi auto.
Su questo punto la delegazione ha prodotto alcune pronunce delle Commissioni tributarie provinciali e le fonti normative a sostegno della richiesta ricomprese nella circolare del MEF n. 9 del 21/12/90, nel DPR 158/99 e nel Dl 201/2011 oltre che nel Decreto Destinazione Italia commi 654 e seguenti.
Lo stesso materiale Faib ha inviato alle strutture territoriali per la rideterminazione a favore degli associati interessati della tariffa al netto delle aree utilizzate.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alle sedi delle Confesercenti territoriali.