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Il punto sul Sistri con la Circolare Ministeriale dopo la conversione in Legge. Le perplessità di Rete Imprese Italia

Sono online le istruzioni definitive del Ministero dell’Ambiente sul SISTRI, il sistema di tracciabilità rifiuti operativo da ottobre 2013 per alcune tipologie di aziende, mentre la seconda fase avrà inizio a marzo 2014. Tutte le regole sono specificate nella circolare n.1 del 31 ottobre 2013 dove vengono sottolineati i cambiamenti apportati in sede di conversione in legge del Decreto SISTRI (articolo 11 del dl 101/2013, convertito con la legge 125/2013) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre.
Il testo coordinato dell’art. 11 (Semplificazione e razionalizzazione del Sistema) prevede tra l’altro:

– l’adozione entro la fine del 2013 di un Decreto con cui il Ministero dell’ambiente disciplinerà le modalità di una fase di sperimentazione per l’applicazione del Sistri ad enti o ad imprese che raccolgano o trasportino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale (decorrenza dal 30 giugno 2014);

– alcune ulteriori variazioni al vigente D.Lgs n. 152/2006 (Codice in materia ambientale), con particolare attenzione all’art. 190 commi 1, 1-bis e 3 (Registri di carico e scarico), all’art. 193 comma 1 (Trasporto dei rifiuti) ed infine all’art. 212 comma 19 (Albo gestori).

All’interno della circolare, occorre rilevare alcuni punti sostanziali:

4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.

Fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con queste modalità:

– i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;

– il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo;

– in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006.
Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l’utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo “Annotazioni” della propria registrazione cronologica.

5. Regime transitorio e sanzioni

Un’altra importante novità apportata dalla conversione in legge è rappresentata dal regime transitorio in base al quale per dieci mesi a partire dal primo ottobre, quindi fino al primo agosto 2014, non si applicano le sanzioni relative agli adempimenti Sistri.
Anche se continuano comunque ad applicarsi quelle precedenti (previste dagli articoli 188, 189, 190, 193, del dlgs 152/2006, prima che venisse modificato dal dlgs 205/2010). Ciò significa che per tutto questo periodo intermedio (dal primo ottobre, o dal 3 marzo 2014, fino al primo agosto 2014), gli operatori oltre agli adempimenti Sistri devono continuare ad effettuare quelli relativi alla tracciabilità dei rifiuti precedenti al Sistri: registri di carico e scarico, formulari di trasporto, dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti.
Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni.
Forti perplessità sono state espresse da Rete Imprese Italia che il 31 ottobre scorso ha mandato al ministro Orlando una comunicazione denunciando “il permanere di una situazione fortemente critica determinatasi a seguito del avvio del SISTRI a partire dallo scorso 1° ottobre”.
“In questa situazione – si legge nella nota di Rete Imprese – nonostante l’inapplicabilità delle sanzioni per i 10 mesi successivi all’entrata in operatività, come disposto dalla Legge di conversione del DL 101/2013, tenuto conto delle disfunzioni del sistema, resta comunque in piedi una procedura che continua a creare gravi problemi alle imprese”.
Con queste premesse Rete Imprese ha quindi formalizzato la richiesta di condividere congiuntamente le procedure e le modalità per attuare una seria sperimentazione coinvolgendo, attraverso le Associazioni di categoria, le imprese dell’intera filiera della gestione dei rifiuti, al fine di verificare definitivamente la funzionalità complessiva dell’intero sistema e decidere di conseguenza sul futuro dello stesso.”

Leggi la Circolare del Ministero dell’Ambiente