Il Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, contenente le Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’Articolo 14 prevede l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la cosiddetta Tares, entrata in vigore formalmente dal 1° luglio, in sostituzione della Tarsu e della Tia.
Il nuovo tributo non ancora modulato secondo il nuovo regime potrebbe rivelarsi molto più gravoso, con rincari fino al 40%. Esso infatti prevede, oltre alla quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti (RSU), anche una “quota servizi” riguardante la sicurezza, l’illuminazione e la gestione delle strade, che potrà variare da 30 a 40 centesimi per mq in base a deliberazioni comunali (solo per l’anno d’imposta 2013 tale quota è determinata nella misura fissa di 30 cent/mq).
Per la determinazione dei coefficienti ambientali si farà riferimento a quelli previsti per l’introduzione della Tia che hanno già manifestato una incongruenza rispetto alla reale produzione di rifiuti delle categorie economiche. Il passaggio dalla Tarsu alla Tia alla Tares rischia di diventare un crescendo di prelievo visto che, alla componente ambientale, già segnata da scollamenti, si aggiungerà la “quota servizi”, già in parte ricompresa, e perciò già corrisposta, nell’IMU .
Un appuntamento che rischia di diventare un nuovo salasso per le imprese.
E’ per questo che Confesercenti e Rete Imprese Italia stanno svolgendo un’attenta opera di persuasione parlamentare perché la nuova imposta comunale sui rifiuti non si trasformi nell’ennesima tegola sulle imprese e sui cittadini, con potenziali effetti negativi e depressivi sul mercato. E’ difficile pensare di uscire dalla crisi con continui inasprimenti e duplicazioni dei prelievi che in questo caso inciderebbero direttamente sulle imprese.
Bisogna rimarcare che i regolamenti comunali dovranno, necessariamente, escludere dalla tassazione, così come prevede il comma 4 dell’Art. 14, DL 201/2011, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, oltre a prevedere la chiara ed omogenea applicazione, a livello comunale, della norma contemplata al comma 10 dello stesso Art. 14 sopra richiamato, la quale stabilisce che, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si debba tener conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Ciò detto, Confesercenti e Rete Imprese Italia hanno avanzato precise richieste di proroga dell’entrata in vigore del nuovo tributo e l’eliminazione della componente relativa ai servizi; la redazione di specifiche linee guida tecnico-operative per individuare range di costi a copertura del servizio; il riequilibrio del costo riguardante lo smaltimento dei RSU tra parte fissa e parte variabile e tra utenze domestiche e non domestiche.