Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Il provvedimento, cd. Dl Aiuti-ter, è volto, come i due decreti Aiuti che lo hanno preceduto, a contrastare gli effetti del caro energia e del caro gas sulle imprese e sulle famiglie ed è suddiviso in cinque capi. Nello specifico:
- Capo I – Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
- Capo II – Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali
- Capo III – Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- Capo IV – Ulteriori disposizioni urgenti
- Capo V – Disposizioni finanziarie e finali
Il decreto, che è entrato in vigore sabato 24 settembre, verrà convertito in legge dal nuovo Parlamento, convocato per la prima seduta il 13 ottobre prossimo. Il termine ultimo per la conversione in legge è il 23 novembre 2022. Prorogato dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 il taglio delle accise sui carburanti.
Riportiamo una sintetica analisi delle disposizioni contenute nel decreto attinenti i nostri settori.
CAPO I – Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
- Articolo 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale) – Prevede, tra le altre cose, che venga riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Dispone altresì che venga riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il comma 2 reca, inoltre, la definizione di “impresa a forte consumo di gas”, mentre i commi 3 e 4 sono dedicati ai contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta riconosciuti, rispettivamente, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (in questo caso al comma 3 si definisce le imprese dotate di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW) e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Vengono poi riportate disposizioni relative alla fruizione dei suddetti crediti.
- Articolo 2 (Estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) – Riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il medesimo contributo è altresì riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Definisce, poi, le modalità di fruizione dei crediti.
- Articolo 3 (Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia) – Prevede, in particolare, che, al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A. siano concesse a titolo gratuito nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis” e ai pertinenti regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato al finanziamento non superi, al momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata pari al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Ai fini dell’accesso gratuito alla garanzia, si prevede che i soggetti finanziatori debbano indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari. Dispone, inoltre, che, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite le predette garanzie, l’ammontare garantito del finanziamento si possa elevare fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 445/2000.
- Articolo 4 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti) – Prevede, in particolare, che, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 le aliquote di accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL e gas naturale usato per autotrazione, vengano rimodulate. Prevede altresì che per lo stesso periodo di tempo l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia stabilita nella misura del 5%.
Nel dettaglio l’articolo 4, dispone che fino al 10 novembre non bisogna fare comunicazioni, se interviene una nuova proroga del taglio. Se viceversa la vicenda delle proroghe si chiude il 31 ottobre va fatta la comunicazione e a quel punto si chiude una fase e occorrerà capire come intenderà operare il nuovo esecutivo, in relazione all’anticipo operato dai gestori carburanti al momento del primo taglio in modo che l’intero costo dell’operazione non sia scaricato interamente sugli esercenti la distribuzione carburanti.
Leggi il provvedimento:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/23/22G00154/sg