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Operatori gas fluorurati: scade l'11 giugno l'obbligo all'iscrizione nel Registro

Le imprese e il personale d’azienda che esercitano l’installazione, il recupero e la manutenzione di apparecchiature ed impianti contenenti gas fluorurati, ai fini della necessaria certificazione, dovranno iscriversi nell’apposito Registro Nazionale on line istituito presso il Ministero dell’Ambiente in base all’Art..13 del DPR n.43/2012.
Tale onere riguarda in particolare gli addetti al recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, cosa che viene esercitata in un consistente numero di impianti di distribuzione carburanti.
Gli interessati dal DPR 43/2012, avente ad oggetto, appunto, l’onere di iscrizione degli operatori coinvolti – imprese e personale operativo interessati al trattamento dei gas fluorurati – nel Registro telematico istituito in attuazione del Reg. CE 842/2006, su taluni gas ad effetto serra, devono provvedere alla richiesta di certificato provvisorio (sia per gli operatori sia per le imprese), alla frequentazione di corso di formazione ed eventuale prova di esame per l’ottenimento del certificato o attestato definitivo e ottenimento del certificato di impresa.
Con Decreto direttoriale dello scorso 12 aprile il Ministero dell’Ambiente ha stabilito all’11 giugno p.v. l’avvio dell’operatività del Registro, per consentire alle struttutre interessate di organizzare per tempo il servizio a sostegno delle imprese. Entro tale termine, dunque, bisogna provvedere all’iscrizione.
Ad oggi le imprese iscritte nel Registro sono 58 mila, con 65 mila addetti.
La norma ha un’ampia portata e riguarda moltissime imprese. Le persone e le imprese che installano impianti di climatizzazione, se rientranti negli ambiti di attività e quantitativi di F-gas trattati, come riportato Reg. CE 842/2006, devono essere, infatti, in possesso di certificati ai sensi dell’Art. 9, commi 1 e 5, del DPR n. 43/2012. Inoltre, i suddetti soggetti sono tenuti all’obbligo di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’Art. 8 del DPR n. 43/2012.
Sono operatori obbligati ai nuovi adempimenti – in base all’Art.2 Reg. CE 842/2006 – tutti i proprietari di apparecchiature o impianti, qualora non abbiano delegato ad un terzo l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Tale specificazione allarga notevomente la platea degli operatori interessati dalla norma soprattutto in quelle aree di attività dove sono presenti apparecchiature fisse di refrigerazioni, celle frigorifere e condizionamento d’aria e pompe di calore.
Una norma dunque molto invasiva verso la platea di operatori a noi associata che interessa anche il food e la ristorazione.
Verso le attività coinvolte è auspicabile, in sede territoriale, un intervento finalizzato alla ricerca delle migliori condizioni di mercato e alla stipula di appositi accordi con ditte specializzate e convenzionate, per la manutenzione e gestione deli impianti e delle apparecchiature, utilizzando il tempo concesso in deroga per l’avvio dell’operatività del Registro telematico nazionale, alla cui iscrizione è possibile solo on line tramite il portale internet www.fgas.it. Tale modalità di iscrizione costituisce un ulteriore servizio che le strutture territoriali possono rendere agli operatori.
E’ da sottolineare che le persone che nell’ambito dell’attività di autoriparazione effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal DPR n. 43/2012. Ma va anche precisato che, tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall’attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l’obbligo di attestazione per le persone ai sensi dell’Art. 9, comma 3, del DPR n. 43/2012 e di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’Art. 8 del DPR n. 43/2012.
Il centro di riferimento nazionale per la gestione delle attività connesse al DPR 43/2012 è Innova SCRL che ha già provveduto alla stipula di accordi con gli organismi di certificazione accreditati da Accredia per la formazione e il rilascio sia dei certificati per imprese e persone che degli attestati.
Per ogni ulteriore informazione si può fare riferimento oltre che a i nostri Uffici confederali territoriali a Innova SCRL all’indirizzo mail: [email protected].