Faib – Contenimento prezzi gasolio e benzina: non si scarichi sui gestori l’anticipazione dello sconto
Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 pubblicato sulla GU n.67, del 21-3-2022, il Governo è intervenuto, tra l’altro, emanando misure urgenti in materia di contenimento di prezzi dell’energia sul mercato italiano e sulla riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, entrate in vigore il giorno successivo.
Il Governo, in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante relativamente al periodo dal 22 marzo fino al trentesimo giorno successivo a tale data, nelle seguenti misure: a) benzina: 478,40 euro ( a fronte dei 728,40) per 1000 litri; b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro ( a fronte dei 617,40) per 1000 litri, conseguendo una diminuzione di 250€kl che in aggiunta all’iva porta la diminuzione del prezzo a 300,50€kl. Sul Gpl si passa da 147,27€ kl 100,44.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui sopra, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) che al trentesimo giorno successivo alla medesima data ( 21 aprile 2022); la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati, trova applicazione l’articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro). Per la comunicazione si raccomanda di attendere il modello ufficiale da compilare, redatto appositamente dall’Agenzia delle dogane e che sarà recapitato alle gestioni o ritirato presso le sedi Faib territoriali.
Per le medesime finalità, i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa, come rideterminate, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento. Per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3 Successivamente al periodo sopra indicato e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa applicate ai prodotti possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.
Il DL, pubblicato nella notte inoltrata del 21, si presta, per alcuni aspetti, a dubbi interpretativi che hanno causato problemi applicativi. E’ per questo motivo che, dopo un iniziale disorientamento negli operatori della filiera, e nelle stesse agenzie tecniche, ha visto la rete, per step successivi, adeguarsi ai nuovi prezzi al pubblico. Tante le difficoltà dei gestori che hanno intasato le linee di comunicazione per avere informazioni su come muoversi, perché il decreto del Governo, tra molte lacune, non ha dato tempo ai meccanismi di comunicazione interni alle aziende, a cui i gestori devono fare riferimento nell’applicazione dei prezzi alla pompa, di adeguarsi in tempi più rapidi, per oggettive difficoltà tecniche connesse ai sistemi di programmazione dei software aziendali.
“Faib – ha detto il Presidente Sperduto – ribadisce che è importante attenersi alle indicazioni delle compagnie e dei titolari di autorizzazione. Per le forniture effettuate nella giornata del 21 marzo dovrà essere conguagliato l’importo delle accise da parte delle compagnie con nota credito. Poi una volta registrato il prodotto in cisterna con le apposite steccate per benzina e gasolio ed effettuate le chiusure contabili bisogna comunicarlo all’agenzia delle dogane entro 5 giorni, entro il 27 marzo, questo al fine di eventuali compensazioni che potrebbero essere determinate, di cui al momento non è dato sapere, in quanto lo stesso procedimento è previsto, al momento, per il 21 aprile. Stiamo attendendo il modello ufficiale da compilare, redatto appositamente dalle agenzie delle dogane. Faib torna a sottolineare l’opportunità della misura varata ma anche la necessità che la diminuzione delle accise non sia scaricata sulle gestioni, in quanto si tratta di cifre ragguardevoli per la categoria che oscillano tra i 5 e i 10 mila euro. L’applicazione della norma- purtroppo formulata senza la previsione di una compensazione dell’accisa assolta- al momento va a gravare sui costi delle gestioni chiamati ad anticipare il taglio sul prodotto giacente in cisterna. I gestori che hanno un margine fisso pro litro di 3,5 centesimi litro, in queste settimane sono stati esposti a forti esposizioni finanziarie per rifornire gli impianti e adesso sono in forti difficoltà. Il taglio è oltre 8 volte il margine del gestore. E’ un anticipazione che le gestioni non sono in grado di reggere. Lavoriamo perché il DL in sede di conversione assicuri la neutralità degli effetti sul prodotto già acquistato, con misure compensative tecnicamente possibili. Infine, il decreto pur rafforzando gli aspetti di monitoraggio dei prezzi, non affronta organicamente una revisione del sistema di verifica e accertamento che si è dimostrato insufficiente a contrastare truffe ed evasioni, pur mantenendo un impianto burocratico e sanzionatorio appesantito, soprattutto nei confronti della categoria dei gestori che poco o nulla possono in tema di prezzi oltre ad essere già oberati da procedure e controlli stringenti”