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Pubblicato il Decreto sulla cartellonistica. Allo studio iniziative di ricorso

E’ stato pubblicato ieri su GU n. 71 del 25-3-13 il Decreto del 17 gennaio u.s. con cui il Ministero dello Sviluppo Economico disciplina la procedura di esposizione in maniera ben visibile dalla carreggiata, tramite cartellonistica stradale ad hoc, del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi per autotrazione in attuazione del combinato disposto tra l’Art. 19 comma 2 del DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) e l’Art. 15 comma 5 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).
Il Decreto, contestato dalle Associazioni Sindacali, perché si presta palesemente alla pratica commerciale scorretta dei prezzi civetta e della pubblicità ingannevole, è all’esame degli uffici legali per un’ eventuale impugnazione.
E’ confermato in sostanza l’onere, per ogni punto vendita dei carburanti operante sul territorio nazionale, di pubblicizzare i prezzi sugli appositi cartelloni di cui all’Art. 23 D.Lgs. n. 285/1992 e ss. modificazioni (Codice della strada), con caratteri di almeno cm. 12 e senza indicazioni sotto forma di sconto, seguendo l’ordine di enunciazione dall’alto verso il basso (gasolio, benzina, GPL, metano) e specificando se sia attiva presso l’impianto la modalità di erogazione “non servito” (self service) oppure la modalità “con servizio”.
Qualora siano presenti entrambe le opzioni, l’indicazione dei prezzi dovrà essere riportata conservando il medesimo ordine enunciativo, ma su cartelli o supporti separati in base alla modalità di erogazione, indicando tuttavia l’importo con servizio soltanto come differenza in aumento rispetto al prezzo del non servito. Nelle aree di rifornimento dovrà essere comunque esposto, oltre a tal differenziale, anche il prezzo finale praticato per l’erogazione con servizio.
Si prescrive altresì che i prezzi vengano esposti in € per lt, oppure in € per kg nel caso del metano, evidenziando le prime due cifre decimali e riportando con minor risalto la terza cifra decimale, salvo restando che ove siano attive nell’impianto svariate modalità di self (non servito) il cartello dovrà riferirsi all’opzione con il prezzo meno elevato d’offerta al pubblico. Tuttavia nelle aree di servizio verrà esposto l’importo relativo alle ulteriori modalità d’erogazione, come prezzo di fatto praticato.
Il prezzo di vendita al pubblico di eventuali tipologie speciali di carburante, diverse dalle quattro sopra richiamate, sarà oggetto di ulteriori cartelli separati da collocare nell’area di rifornimento.
Per quanto concerne l’entrata in vigore del DM in esame, si chiarisce che per gli impianti in essere ove si renda necessaria l’integrale sostituzione della preesistente cartellonistica, l’obbligo di adeguamento decorrerà non prima del 25 marzo 2014 (2015 per chi abbia sostituito i cartelli nei ventiquattro mesi antecedenti la predetta data di pubblicazione del decreto in GU).
Viceversa, per i nuovi impianti o nelle ipotesi di volontaria installazione di nuova cartellonistica, l’applicazione del Decreto osserverà la seguente gradualità:

• il predetto onere di esporre il prezzo effettivo praticato ai consumatori “senza indicazione sotto forma di sconto” decorrerà dal 9 aprile p.v., salve restando eventuali promozioni o campagne di fidelizzazione in fieri;

• l’obbligo di indicare il prezzo medesimo “con minor risalto per la terza cifra decimale” decorrerà invece a partire dal 24 maggio p.v., mentre l’onere di esposizione degli importi “secondo l’ordine dall’alto verso il basso (gasolio, benzina, GPL, metano)” decorrerà non prima del 23 giugno p.v..

Si ribadisce infine che in caso di violazione delle disposizioni appena illustrate troverà applicazione una sanzione pecuniaria a partire da € 500, salvo restando che esulano dall’ambito di efficacia del Decreto Ministeriale in esame gli strumenti di pubblica informazione sui prezzi e le convenzioni con emittenti radiofoniche già applicabili alle autostrade ed alle strade statali extraurbane ai sensi dell’Art. 2 DL n. 7/2007 e ss. modificazioni (Misure urgenti a tutela dei consumatori).

 
Leggi il Decreto