In un quadro economico generale di crisi in cui versa la filiera autostradale della distribuzione dei carburanti caratterizzato dal crollo dei consumi oil e non-oil, dall’erosione costante e progressiva dei margini del gestore, dalle prospettive di crescita dell’economia italiana non certo incoraggianti, dalla persistente disattenzione alle normative nazionali e regionali da parte delle Compagnie petrolifere, dal rinvio costante di ogni nuovo accordo tra Compagnie petrolifere ed OO.SS. registriamo alcuni segnali di apertura almeno nell’ambito delle istituzioni regionali.
La distribuzione dei carburanti autostradale – in particolare la tratta SA-RC – è al centro del dibattito pubblico ed istituzionale, in cui i diversi stakeholders rilanciano con forza ed efficacia le proprie posizioni e ragioni.
La contesa è la ben nota questione delle procedure di gara per il “Rinnovo degli Affidamenti dei Servizi” presso le Aree di Sevizio della A3 che collega il territorio salernitano a quello calabrese.
Una nota della Regione Campania inviata il 21.02.2013, attraverso il Settore Regolazione dei Mercati dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico, anche ai Presidenti di Faib-Confesercenti, Fegica-Cisl e Anisa-Confcommercio, ha inteso ricordare, precisare e considerare alcuni aspetti della vicenda.
Innanzitutto va ricordato che il D.Lgs. n°112/98 conferisce alle Regioni la “competenza per il rilascio delle concessioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade, i raccordi autostradali e le tangenziali”. Successivamente la Campania ha normato il settore con la Legge regionale n° 06/2006 ed il relativo regolamento di attuazione adottato con il DGR n°607 del 29/10/2011. La Regione per rilasciare tale provvedimento accerta anche che il richiedente sia in possesso dell’atto di assenso dell’Ente proprietario della strada e dei pareri degli Enti preposti alla scurezza antincendio e fiscale. L’Ente concedente (Anas) stabilisce dove l’impianto si deve realizzare e come lo stesso debba essere realizzato.
Ulteriori interventi legislativi si sono avuti con leggi nazionali (Legge n°120/2010 e Legge n° 27/2012), mentre a livello regionale la Campania ha nuovamente normato con la Legge n° 01/2012, che nel merito della questione è opportuno approfondire.
L’Art. 38 della Legge regionale n°01/2012 disciplina l’”Attività di pubblici esercizi su tratte autostradali”. In particolare secondo il comma 1: “Le Aree di Servizio delle tratte autostradali o ad esse assimilabili date in concessione dalla Regione Campania devono riservare almeno 150 metri quadrati di superficie coperta da destinarsi ad attività di bar sotto pensilina e promozione di prodotti tipici campani, ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), nel rispetto dello strumento urbanistico vigente sul territorio”. Obiettivo principale è di offrire una più ampia possibilità di scelta dei servizi in termini di qualità e di prezzo, introducendo in tal modo un certo grado di concorrenza all’interno del sistema. Invece il comma 2 ribadisce che “Le autorizzazioni sono concesse ai titolari della licenza UTF dell’impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all’esercizio dell’attività di erogazione dei carburanti. Gli Enti concessionari sono tenuti al rispetto della presente norma pena la decadenza della concessione in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni dalla richiesta degli uffici regionali competenti”. Possibilità eventualmente prospettata in caso di mancato adeguamento.
In considerazione di quanto fin qui esposto, si auspica la possibilità di un’apertura di un Tavolo di confronto al fine di trovare una efficiente soluzione all’ormai annosa problematica.