Con una nota unitaria, Faib Fegica e Figisc hanno rappresentato ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia, Giorgetti e Franco, oltre che ai responsabili degli uffici tecnici di entrambi i dicasteri, al Comando Generale della Guardia di Finanza e al Presidente dell’ Anci, l’estrema “complessità e la farraginosità della normativa che disciplina da alcuni anni la materia della pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti: tanto che ciò avvenga presso gli impianti stradali, tanto che sia connessa agli obblighi di comunicazione degli stessi (sempre a cura dei Gestori medesimi), all’Osservatorio Prezzi” evidenziando che “A gravare ulteriormente le micro-imprese di gestione, recentemente si sono aggiunte iniziative assunte dalla Guardia di Finanza sul territorio, volte a sanzionare presunti comportamenti illegittimi consistenti in ritardi pregressi nelle comunicazioni obbligatorie sulla piattaforma informatica del Mise, piuttosto che di una non corretta pubblicizzazione dei prezzi medesimi, presente sulla cartellonistica predisposta dai soggetti titolari degli impianti medesimi, presso le singole stazioni di servizio.”
Dopo aver premesso che la norma sulla pubblicizzazione e comunicazione dei prezzi “aveva come obiettivo quello di far conoscere in tempo reale all’utente, i prezzi praticati dai Gestori sugli impianti, mediante l’accesso al Portale dell’Osservatorio Prezzi costituito presso il Mise, (attualmente dai dati fornitici dalla stessa Direzione competente, circa 22 mila Gestori sono censiti sul sito, con circa 120 mila prezzi comunicati ogni settimana relativi ai vari prodotti e alle varie tipologia di vendita: self service e/o in servito).” e precisato che “Tale specifica disciplina trae ispirazione normativa dal DM 15 ottobre 2010 (sulla scorta dell’art. 51 Legge 99/2009) che prevede, appunto, la comunicazione obbligatoria da parte dei Gestori all’Osservatorio, ogni qual volta intervenga una variazione dei prezzi …Ad avviso delle Federazioni…l’interpretazione logica della norma che imporrebbe la comunicazione “comunque entro otto giorni” dall’ultima comunicazione effettuata, dovrebbe essere quella di precisare, anche in sede di revisione della Circolare Mise n. 75532 del 6 maggio 2014, che tale obbligo non sussiste ove non ci siano state diminuzioni o aumenti di prezzo: in sostanza ove non ci siano state variazioni , l’obbligo della comunicazione settimanale non avrebbe alcuna finalità ed alcuna utilità per il consumatore.” Come del resto precisato nel testo del Decreto ministeriale di attuazione.
Tutto ciò premesso Faib Fegica e Figisc continuano affermando che “Senza spingerci troppo nel dettaglio, in relazione agli obblighi gravanti sulle micro-imprese di gestione in materia di “prezzi”, le scriventi Federazioni stanno registrando una diffusa azione sul territorio delle Squadre Operative della Guardia Finanza volte ad acquisire, al momento degli accertamenti presso gli impianti di distribuzione carburanti, copia delle comunicazioni pregresse che il singolo Gestore ha trasmesso al Portale succitato…È del tutto evidente, quindi, che la “ricerca” operata dalla G.d.F, su pregresse ed ormai inutili, per il consumatore, informazioni al momento dell’accertamento, costituisce, ad avviso delle Federazioni una originale e non corretta interpretazione delle norme contenute nelle disposizioni legislative”. Le Associazioni continuano affermando che “Infatti, l’unica norma che consente alle Autorità di controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza etc..) di rintracciare violazioni antecedenti al giorno dell’accertamento è contenuta nell’art. 12 del Decreto Leg.vo 472/97 che venne introdotto proprio per derogare al complesso normativo contenuto nella Legge 689 del 24 novembre 1981 che costituisce la fonte primaria delle sanzioni amministrative e penali. Tale Legge, tuttavia, non consentiva e non consente tuttora di irrogare sanzioni amministrative per fatti antecedenti…Le pretese violazioni avvenute in epoca pregressa, spesso a mesi precedenti l’accertamento in loco della G.d.F., in ogni caso, non hanno prodotto alcun vulnus alla buona fede dei consumatori, proprio perché pregresse…”
Faib Fegica e Figisc poi segnalano al Mise e a Mef oltre che alla Guardia di Finanza e all’Anci che “ulteriori violazioni sono state contestate relativamente ad una presunta violazione del DM 17 Gennaio 2013, allorquando le Squadre Operative della G.d.F. hanno inteso sanzionare una (presunta) non corretta modalità grafica dei prezzi (terzo decimale meno evidente) nella cartellonistica presente sui piazzali delle stazioni di servizio.” Su questo punto le Associazioni dei gestori evidenziano che
“la cartellonistica stessa che dovrebbe contenere tale specifica informazione verso il cliente con pubblicizzazione delle tre cifre decimali di cui le prime due da evidenziare maggiormente rispetto alla terza, … è di diretta provenienza dei titolari proprietari degli impianti carburanti di cui trattasi e non può essere manipolata, modificata od alterata dalle singole Gestioni, pena la risoluzione ipso jure dei contratti di comodato e fornitura in essere con i titolari medesimi. In merito, pertanto trattasi di obblighi di predisposizione di strumenti di comunicazione che, ammesso che siano stati violati, sono rimessi alla competenza del soggetto proprietario e fornitore in esclusiva dei carburanti.”
Per Faib Fegica e Figisc “Ciò che avviene, pertanto, in conclusione, è la “criminalizzazione” di una Categoria -quella dei Gestori degli impianti di distribuzione carburanti- alla quale sarebbe imposto di adempiere alle normative più volte richiamate, pur non disponendo di adeguati strumenti, cartelli, insegne od altra attrezzatura comunque conforme a quanto indicato dalle disposizioni vigenti, ma saldamente nella esclusiva disponibilità dei titolari degli impianti.
Ci preme ricordare che la Categoria dei Gestori degli impianti carburanti è l’unica -nel segmento della distribuzione di beni e servizi di largo consumo- ad essere obbligata a trasmettere, per i prodotti esitati, tempestivamente (comunicazione all’Osservatorio Prezzi del Mise) i relativi prezzi settimanali nelle molteplici modalità (self service, servito; prodotti speciali; prodotti liquidi e gassosi); l’unica a dover esporre i prezzi con precisione e con cartelli -di proprietà dei terzi titolari degli impianti carburanti medesimi- visibili dalla carreggiata stradale e all’interno degli spazi di accesso degli autoveicoli; l’unica categoria infine costretta a sottostare ad adempimenti volti alla capillare e minuziosa conoscenza da parte del consumatore dei prezzi dei carburanti finanche fino alla terza cifra decimale…”
Per le Associazioni si tratta di “Un groviglio di norme, decreti ministeriali, rinvii a sistemi sanzionatori previsti da disposizioni legislative spesso contrastanti … che andrebbe semplificato, anche alla luce di una verifica concreta del fine ultimo che tali normative dovrebbero cogliere: la tutela della buona fede del consumatore e nel contempo la possibilità che le imprese esercenti possano adempiere in maniera non gravosa e sicura agli obblighi di comunicazione… Una burocratica selva di obblighi, prescrizioni, adempimenti e, da ultimo, pesanti sanzioni che gravano sui Gestori degli impianti di carburanti che pur assolvono ad un “pubblico servizio essenziale” (come le recenti normative emergenziali hanno precisato anche nelle fasi di totale o parziale lockdown) e che andrebbero, lo ribadiamo fermamente, rivisitati ed armonizzati, anche al fine di evitare la ragionevole percezione di un “accanimento” verso una Categoria che è la comprensibile “vittima” della illegalità, spesso non solo fiscale, ma anche contrattuale.”
Per l’insieme di queste ragioni Faib Fegica e Figisc hanno richiesto “…un incontro urgente ai Ministri e alle Dirigenze in indirizzo, al fine di individuare soluzioni ed auspicare autorevoli interventi sulle materie descritte ed al Comando Generale della Guardia di Finanza al fine di chiarire l’ambito entro il quale l’attività sanzionatoria sia rispondente alla ratio della normativa emanata.” Tale istanza è stata richiesta anche al Presidente dell’Anci per “promuovere un incontro -considerato che i proventi delle sanzioni elevati finiscono nelle casse dei Comuni- nel quale chiarire che l’obiettivo è quello della tutela della garanzia della buonafede del cittadino e non quello di rimpinguare le casse dei Comuni medesimi verso i quali, comunque, le scriventi stanno promuovendo singoli ricorsi.”