Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sulle “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, approvato dal Governo il 21 aprile us prevede norme che consentono, sebbene relativamente, gli spostamenti tra Regioni e permettono la riapertura “controllata” di alcune attività imprenditoriali dopo il periodo di forti restrizioni stabilito dai provvedimenti delle ultime settimane.
Il provvedimento, in ogni caso, dispone innanzitutto la proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021, la durata dell’incarico del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; le disposizioni in materia di lavoro agile (in particolare art. 90, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), laddove prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Da evidenziare, con la proroga dello stato di emergenza, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (dunque fino al 29 ottobre 2021).
Rimane valida l’applicazione della norma che prevede che, in zona gialla, con estensione alle zone arancioni e rosse, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Dal 26 aprile 2021 sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.
Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono ora consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19
Ciò comporta che un soggetto che si sposti da una Regione zona rossa verso una struttura ricettiva in Regione zona gialla non avrà problemi a entrarvi, se munito di “green pass” (certificazione verde), senza dover addurre quei “motivi di necessità” (unici utilizzabili in ipotesi per lo spostamento) che finora non davano certezze.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati con DPCM e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tali spostamenti non sono consentiti nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio (dunque senza limitazioni per i bar o altri tipi di attività dove si somministrano o comunque si consente il consumo di alimenti e bevande) con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui al DPCM 2 marzo 2021 (con riferimento quindi al c.d. “coprifuoco”), nonché dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
La norma quindi, in zona gialla, consente l’attività di ristorazione, in qualsiasi tipo di esercizio ove sia ammessa, se effettuata con consumo al tavolo, esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti (in modo, dunque, da consentire il rispetto del “coprifuoco”).
Per quanto concerne il concetto di consumo esclusivamente all’aperto, si ritiene che questo possa essere permesso all’esterno dei locali dell’esercizio, sulle aree pubbliche assegnate in concessione o su superfici private ove l’attività è comunque consentita.
Solo dal 1° giugno, invece, la norma consente (comma 2 dell’art. 4), in zona gialla, l’attività di ristorazione con consumo al tavolo anche all’interno dei locali, dunque al chiuso, ma esclusivamente dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 (non a cena), nel rispetto di protocolli e linee guida.
Rimangono valide le altre regole concernenti la ristorazione, previste dal DPCM 2 marzo 2021, le quali stabiliscono che:
il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
– resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
– resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;
– resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
– continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
Continuano in ogni caso ad applicarsi i divieti per la ristorazione previsti per le zone arancioni e rosse dagli artt. 37 e 46 del DPCM 2 marzo 2021, i quali prevedono che in tali zone:
– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.